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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12453/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionati)

La controversia

La controversia trae origine dall'opposizione di un ente previdenziale a decreti ingiuntivi ottenuti da alcuni pensionati per il pagamento di differenze sui ratei di pensione, relative a un ricalcolo del trattamento pensionistico per un periodo determinato. Nei gradi di merito il tribunale aveva rigettato l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato la decisione, escludendo l'applicabilità della decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, ritenendo non prescritto il diritto, negando che la domanda fosse coperta da giudicato ostativo e osservando, quanto al comportamento dei creditori, un possibile frazionamento del credito solo ai fini delle spese. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 633 ss. c.p.c., dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto coperto dal giudicato l'accertamento del diritto al ricalcolo della pensione fin dall'origine, nonostante nei decreti ingiuntivi la pretesa fosse stata limitata a decorrenze successive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura relativa alla violazione del giudicato non fosse scrutinabile perché il ricorso non riproduceva integralmente, ma solo per stralci, gli atti e il provvedimento che si assumeva passato in giudicato, impedendo di verificare il perimetro del vizio dedotto. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità della censura ex art. 112 c.p.c. perché il ricorrente non aveva trascritto in modo sufficiente né il ricorso introduttivo né l'atto di appello, così da consentire il controllo dell'asserita extrapetizione. In più, la Corte ha osservato che, per alcuni profili, la doglianza introduceva una questione nuova non risultante trattata nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. seguenti come norma procedurale asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • artt. 633 e seguenti c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla pretesa errata delimitazione del decreto ingiuntivo e della domanda monitoria.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione/extrapetizione è stata dichiarata inammissibile perché non erano stati riprodotti in modo sufficiente gli atti di merito necessari al controllo.

  • art. 2909 c.c.

    La violazione del giudicato è stata ritenuta non scrutinabile per mancata integrale riproduzione del provvedimento passato in giudicato e degli atti rilevanti.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    Applicato nel senso che il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti, a pena di inammissibilità.

  • art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970

    Richiamato nei gradi di merito come termine di decadenza, ma la decisione di legittimità non entra nel merito della sua applicazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione dell'art. 2909 c.c. richiede, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione e la riproduzione integrale del provvedimento asseritamente coperto da giudicato, non essendo sufficiente il richiamo a stralci motivazionali.
  • La censura di ultrapetizione o extrapetizione ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non trascrive in modo sufficiente gli atti introduttivi e di appello necessari a verificare il contenuto della domanda e dei motivi di gravame.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte o non trattate nei gradi di merito, salvo che il ricorrente assolva l'onere di indicare puntualmente dove la questione sia stata proposta.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e consentire il controllo ex actis delle censure dedotte; in difetto, il motivo è inammissibile indipendentemente dalla possibile fondatezza sostanziale della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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