Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04267/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La lite nasce da un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento di una porzione di terreno e lo scioglimento della comunione su un viale di accesso, con previsione di una clausola penale per il ritardo nella stipula del definitivo e termine fissato al 31 dicembre 1994. In un primo arbitrato la promissaria acquirente aveva chiesto la riduzione del prezzo e la condanna dei promittenti venditori alla penale, ma il lodo aveva rigettato tali domande. Successivamente era stato promosso un giudizio ex art. 2932 c.c., anch'esso definito con rigetto e passato in giudicato. Nel presente giudizio la promissaria acquirente ha chiesto la condanna dei venditori al pagamento della penale per il ritardo nella stipula del definitivo; il Tribunale l'ha accolta ma ha fortemente ridotto la penale giornaliera. In appello entrambe le parti hanno impugnato e la Corte territoriale ha ulteriormente ridotto il periodo di ritardo computabile ma ha aumentato la penale giornaliera rispetto a quella stabilita dal primo giudice, condannando i venditori al pagamento di euro 5.850,00. In cassazione i venditori, con ricorso incidentale, hanno dedotto: 1) l'erronea declaratoria di tardività dell'eccezione di clausola compromissoria/arbitrato irrituale, sostenendo che si trattasse di difetto di giurisdizione rilevabile d'ufficio; 2) la violazione del divieto di ne bis in idem e l'inapplicabilità della clausola penale per effetto del precedente lodo arbitrale del 2004. La ricorrente principale ha invece censurato la sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell'art. 1382 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse indebitamente ridotto il periodo di ritardo computato per la penale, escludendo il tempo del giudizio ex art. 2932 c.c., nonché per vizi motivazionali e ultrapetizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo incidentale perché l'eccezione di devoluzione ad arbitrato irrituale è eccezione in senso stretto, di merito, non rilevabile d'ufficio e quindi soggetta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c. se proposta per la prima volta in appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo incidentale perché formulato in modo promiscuo tra vizi motivazionali e violazione di legge, e comunque infondato poiché il lodo arbitrale del 2004 non si poneva in contrasto con la penale riconosciuta per il ritardo successivo al 27 ottobre 2005 fino al 6 dicembre 2005. Quanto al ricorso principale, la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze fondate sul vecchio vizio di motivazione e sull'omesso esame di un punto decisivo, perché non più deducibili nei termini prospettati e perché non era indicato un fatto storico decisivo omesso; ha escluso anche l'ultrapetizione, poiché la Corte territoriale si era limitata a riconoscere la penale in misura inferiore a quella richiesta. Nel merito ha condiviso la riduzione del periodo di ritardo, osservando che il principio secondo cui la durata del processo promosso dal creditore può essere computata nella penale non era applicabile quando quel giudizio si era concluso con il rigetto della domanda. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte degli eredi della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Il giudizio ex art. 2932 c.c. è richiamato come precedente processo instaurato per ottenere il trasferimento del bene; la Corte osserva che quel giudizio si è concluso con rigetto della domanda, circostanza rilevante per escludere l'estensione del periodo di ritardo ai fini della penale.

  • art. 1382 c.c.

    La clausola penale è applicata e la sua quantificazione può essere oggetto di revisione giudiziale nella misura in cui il giudice di merito valuti la durata del ritardo e l'importo giornaliero pattuito.

  • art. 99 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente principale a sostegno della censura di ultrapetizione, ma la Corte esclude che il giudice d'appello abbia attribuito un bene diverso da quello domandato.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per denunciare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte precisa i confini del vizio di ultrapetizione e lo esclude nel caso concreto.

  • art. 345 c.p.c.

    L'eccezione di clausola compromissoria/arbitrato irrituale, in quanto eccezione in senso stretto, non può essere proposta per la prima volta in appello.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte richiama i limiti attuali del sindacato di legittimità: il vizio di motivazione nella formulazione anteriore non è più deducibile, l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e l'omessa pronuncia va fatta valere come nullità della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei soggetti soccombenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • La devoluzione della controversia ad arbitrato irrituale costituisce una questione di merito e un'eccezione in senso stretto: deve essere proposta nei tempi e nei modi propri delle eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se formulata per la prima volta in appello, è preclusa dall'art. 345 c.p.c.
  • Il divieto di ne bis in idem o la pretesa preclusione derivante da un precedente lodo possono operare solo se vi è effettiva coincidenza tra il decisum precedente e la pretesa successiva; se il lodo ha deciso su un diverso segmento temporale o su una diversa pretesa, non vi è incompatibilità.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione nella forma previgente non è più deducibile; l'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, che deve essere specificamente individuato dal ricorrente.
  • Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello richiesto o alteri il petitum o la causa petendi; non ricorre se il giudice si limita a riconoscere la stessa pretesa in misura inferiore.
  • Ai fini della clausola penale, il periodo di ritardo può essere circoscritto dal giudice alla luce delle concrete vicende del rapporto e del processo, ma non è automaticamente computabile il tempo del giudizio promosso dal creditore quando quel giudizio si sia concluso con il rigetto della domanda.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.