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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 19859 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - Trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti del Ministero delle Finanze - Regime imponibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia sull’istanza di rimborso dell’IRPEF trattenuta sull’indennità supplementare erogata dal Fondo di previdenza al momento della cessazione dal servizio. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e disposto il rimborso; la CTR aveva confermato. L’Agenzia ha proposto un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 917/1986 in relazione all’art. 2 del d.P.R. n. 1034/1984: sosteneva che il Fondo fosse finanziato da proventi di natura fiscale e non da contributi del lavoratore o da somme già tassate e che, quindi, l’indennità non fosse assimilabile alle indennità equipollenti, dovendo essere tassata integralmente.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, ritenendo infondata la censura. Ha riconosciuto che l’indennità del Fondo ha funzione previdenziale e costituisce retribuzione differita, assimilabile alle indennità equipollenti previste dal TUIR; deve quindi essere assoggettata a tassazione separata, non a tassazione integrale. È stata confermata la decisione favorevole al contribuente. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate tra le parti, in ragione della complessità della fattispecie e della sua natura anche previdenziale.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo applicabile ratione temporis

    tale fondo costituisce, una forma di retribuzione differita (composta, in massima parte, da contributi degli iscritti), che la fa rientrare nel perimetro normativo degli artt. 17-19 del TUIR (già 16-17) come "indennità equipollente e, quindi, deve essere assoggettato a tassazione separata e non a tassazione integrale come richiesto dall'ufficio.

    L’indennità supplementare del Fondo, per la sua natura previdenziale e di retribuzione differita, è assimilabile alle indennità equipollenti e rientra nel regime di tassazione separata, anziché in quello di tassazione integrale.

  • Art. 2 del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034

    La composizione fa riferimento (D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2), ai proventi delle sanzioni pecuniarie ed a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita), pertanto, poichè la composizione del predetto fondo è costituita, in massima parte, da premi di produttività o da incentivi all'attività d'istituto, il predetto fondo costituisce, una forma di retribuzione differita

    Le fonti di finanziamento e la struttura del Fondo, considerate nel loro complesso, non escludono la qualificazione dell’indennità come trattamento previdenziale integrativo e retribuzione differita; la Corte valorizza in particolare la prevalente provenienza da premi di produttività o incentivi.

  • Artt. 17-19 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), già artt. 16-17

    il predetto fondo costituisce, una forma di retribuzione differita (composta, in massima parte, da contributi degli iscritti), che la fa rientrare nel perimetro normativo degli artt. 17-19 del TUIR (già 16-17) come "indennità equipollente e, quindi, deve essere assoggettato a tassazione separata e non a tassazione integrale come richiesto dall'ufficio.

    Il trattamento erogato dal Fondo ricade nella disciplina del TUIR relativa alle indennità equipollenti e alla tassazione separata.

Massime di principio

  • Per stabilire il regime fiscale di una prestazione erogata alla cessazione del rapporto di lavoro, rilevano la funzione e le caratteristiche complessive del trattamento, non soltanto la provenienza formale delle risorse del fondo.
  • Un’indennità con funzione previdenziale, commisurata agli anni di servizio e qualificabile come retribuzione differita può essere assimilata alle indennità equipollenti e assoggettata a tassazione separata, anziché a tassazione integrale.
  • La prevalente composizione del fondo mediante premi di produttività o incentivi istituzionali può concorrere a qualificare la prestazione come retribuzione differita.

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