Ordinanza n. 1859/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'ordinanza di demolizione a firma del Dirigente della Sezione edilizia privata del Comune di Pomezia (Roma) pubblicata il 24.9.2025 e non notificata (all. 1); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: - dell'ordinanza di sospensione lavori a firma del Dirigente della Sezione edilizia privata del Comune di Pomezia notificata il 20.6.2025 (all. 2); - della “relazione istruttoria integrativa di cui al prot. 94162 del 23.9.2025” conosciuta dai Sig.ri Saccà e Tartaglione solo in quanto richiamata nell'ordinanza di demolizione primariamente impugnata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione totale di un fabbricato, nonché ordinanza di sospensione dei lavori e relazione istruttoria richiamata
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione totale del fabbricato adottata dal Comune di Pomezia, deducendo vari vizi di legittimità, tra cui, con il secondo motivo, l'eccesso di potere. La controversia cautelare riguarda in particolare la documentazione prodotta dal Comune in esecuzione di un precedente ordine istruttorio e la questione della presenza delle tamponature esterne alla data di presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire, acquisita il 19 febbraio 2025. Tale profilo era stato considerato anche nell'ordinanza di sospensione dei lavori del 20 giugno 2025. Il ricorso è stato notificato anche ad altri soggetti, la cui eventuale qualità di controinteressati è stata riservata alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, fondato il vizio di eccesso di potere dedotto con il secondo motivo, alla luce della documentazione depositata dal Comune in ottemperanza all'ordine istruttorio. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, considerato che l'ordinanza impugnata ingiungeva la demolizione totale del fabbricato. La questione relativa alla presenza delle tamponature esterne alla data di presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire è stata rinviata all'esame del merito. È stata quindi accolta la domanda cautelare e sospesa l'efficacia dell'ordinanza di demolizione del 24 settembre 2025. La trattazione del merito è stata fissata al 22 dicembre 2026. La valutazione della posizione processuale dei soggetti destinatari della notifica è stata riservata al merito, non apparendo essi, allo stato, controinteressati ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale per la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione.
Richiamato per la valutazione della qualità di controinteressati dei soggetti ai quali il ricorso era stato notificato; tale questione è stata riservata alla fase di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia di un'ordinanza di demolizione quando, sulla base degli atti disponibili e con valutazione sommaria, ravvisi la possibile fondatezza di un vizio di eccesso di potere e un periculum in mora derivante dall'imminenza o dalla gravità dell'intervento demolitorio.
- L'ingiunzione di demolizione totale di un fabbricato può integrare un periculum in mora idoneo a giustificare la tutela cautelare quando la legittimità dell'ordine sia ancora controversa.
- La verifica della situazione edilizia esistente alla data di presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire, ove richieda un approfondito esame documentale, può essere riservata alla fase di merito senza impedire l'adozione della sospensione cautelare.
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