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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05343/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagati)

La controversia

La persona offesa ha impugnato davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto l'archiviazione del procedimento a carico di due indagati. Dalla decisione risulta che il ricorso era fondato sulla dedotta illegittimità dell'ordinanza di archiviazione; tuttavia la Corte ha rilevato in via preliminare che contro un provvedimento di archiviazione non è ammesso ricorso per cassazione, salvo che ricorrano profili di abnormità. Nel caso concreto, secondo la Corte, non emergeva alcun vizio di abnormità, perché il G.I.P. aveva esercitato la funzione attribuitagli dalla legge e non era ravvisabile una stasi del procedimento. La ricorrente era assistita da difensore che aveva anche depositato memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa contro l'ordinanza di archiviazione emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria. Ha escluso la sussistenza di profili di abnormità del provvedimento impugnato e, conseguentemente, ha applicato le conseguenze economiche previste per l'inammissibilità, ponendo a carico della ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 409 c.p.p.

    è il provvedimento di archiviazione del G.I.P. che, salvo vizi eccezionali come l'abnormità, non è impugnabile con ricorso per cassazione da parte della persona offesa

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Sez. 3, n. 32508 del 5/04/2018, Rv. 273371

    precedente richiamato per affermare che non integra abnormità la mera eventuale illegittimità del provvedimento e che l'abnormità richiede una vera stasi processuale o l'esercizio di un potere radicalmente estraneo

Massime di principio

  • L'ordinanza di archiviazione non è, di regola, impugnabile con ricorso per cassazione dalla persona offesa; l'unica via astrattamente residua è la denuncia di un vizio di abnormità.
  • Il vizio di abnormità non coincide con qualsiasi illegittimità del provvedimento: esso richiede che il giudice abbia posto in essere un atto esorbitante dai poteri attribuiti dalla legge oppure abbia determinato una stasi del procedimento.
  • Quando il G.I.P. si limita a esercitare la funzione di archiviazione a lui normativamente demandata, non può parlarsi di abnormità del provvedimento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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