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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5557/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in parziale riforma dell'ordinanza cautelare del GIP del 15/03/2021, ha annullato la custodia in carcere rispetto al capo 1) (art. 74 D.P.R. 9/10/1990, n. 309) e l'ha confermata solo rispetto al capo 25) (art. 73 D.P.R. n. 309/90). Il ricorrente deduce inosservanza di legge penale e vizio cumulativo della motivazione per avere il Tribunale escluso la partecipazione associativa del Bava, senza dare adeguato rilievo ai suoi circuiti relazionali caratterizzati dall'uso di apparati criptati per contatti non intercettabili.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, in quanto la misura cautelare oggetto dell'impugnazione è stata revocata successivamente (provvedimento del 15/07/2021). La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'impugnazione perde attualità quando la situazione di fatto o di diritto muta in modo da assorbire la finalità dell'impugnante; in particolare, il ricorso del pubblico ministero contro una misura meno afflittiva è inammissibile se l'ordinanza originaria è stata annullata o revocata, perché l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico sugli stupefacenti) - art. 74

    presente nell'ordinanza impugnata come capo di imputazione (capo 1))

    La norma è stata oggetto della decisione del Tribunale che ha annullato l'applicazione della custodia in carcere rispetto al reato indicato al capo 1); la Corte di legittimità non entra nel merito dell'interpretazione sostanziale della norma perché dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico sugli stupefacenti) - art. 73

    presente nell'ordinanza impugnata come capo di imputazione (capo 25))

    Il Tribunale ha confermato la custodia in carcere rispetto al capo 25); la Corte di legittimità non riesamina tale valutazione nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj, Rv. 251694-01)

    citata nella decisione per la definizione del concetto di "carenza d'interesse sopraggiunta"

    Richiama il principio secondo cui l'interesse all'impugnazione viene valutato al momento della decisione e può venir meno a causa di mutata situazione di fatto o di diritto, assorbendo la finalità dell'impugnazione

  • Giurisprudenza - Sez. 6 n. 24558 del 30/03/2017 (Leone e altro, Rv. 270674)

    citata come principio specifico sul ricorso del pubblico ministero contro misure cautelari

    Stabilisce che l'appello del pubblico ministero è inammissibile per difetto di interesse se l'ordinanza cautelare originaria è stata annullata o revocata nelle more, perché l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria

Massime di principio

  • Se la misura cautelare oggetto dell'impugnazione viene revocata o annullata prima della decisione, il ricorso perde il suo oggetto e può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
  • Il pubblico ministero che impugna una misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta deve verificare la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria: l'annullamento o la revoca rende l'impugnazione priva di utilità.
  • Per contestare l'esclusione della partecipazione associativa occorre dedurre e dimostrare elementi specifici sull'apporto dell'imputato all'associazione criminosa; deduzioni generiche (es. mera appartenenza a circuiti con comunicazioni criptate) possono non essere sufficienti se non collegano fatti concreti al contributo associativo.
  • Prima di proporre impugnazioni cautelari è utile controllare eventuali provvedimenti sopravvenuti (revoca, annullamento, esecuzione) per evitare inammissibilità per carenza di interesse.
  • La Corte di legittimità, quando decide sull'ammissibilità per mancanza di interesse, non entra nel merito delle contestazioni sostanziali se l'impugnazione è priva di efficacia pratica.

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