Cassazione Civile, Ordinanza n. 21618/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, sulla base della produzione della domanda di definizione e della documentazione del pagamento della prima rata, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando maggiori ricavi nell'attività di autotrasporto sulla base dello scostamento dagli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo il maggior reddito accertato in considerazione della crisi dell'industria del mobilio imbottito. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società e rigettato quello incidentale dell'Ufficio, valorizzando la contrazione di un mutuo per esigenze gestionali e la riduzione del personale, ritenendo non decisiva l'obiezione secondo cui non tutto il fatturato proveniva da commesse relative ai mobili imbottiti. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nel corso del giudizio la società ha presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e ha chiesto l'estinzione del giudizio, producendo la domanda regolarmente trasmessa e la prova del pagamento della prima rata.
Norme richiamate
La presentazione della domanda di definizione agevolata della lite, unitamente alla prova del pagamento della prima rata, determina l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione della controversia.
Massime di principio
- Quando la parte resistente documenta validamente l'avvenuta definizione agevolata della lite e il pagamento della prima rata prevista dalla relativa disciplina, il giudizio di cassazione si estingue per intervenuta definizione della controversia.
- L'estinzione del giudizio per definizione della lite comporta la chiusura del processo senza esame dei motivi di ricorso, con regolazione delle spese a carico della parte che le ha anticipate.
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