Sentenza del 23/07/2024 n. 20420 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l'appello erariale e confermato il recupero, per complessivi 22.000 euro di maggiori IRES, IVA e IRAP, di imponibili individuati dopo un PVC della Guardia di finanza. Fra i 24 motivi di ricorso, i primi tre denunciavano la violazione dell'art. 27 del D.L. n. 137/2020: nonostante la società avesse chiesto tempestivamente la discussione in presenza o da remoto, la CTR aveva deciso la causa sulla base degli atti, senza motivare l'impossibilità del collegamento da remoto e senza disporre la trattazione scritta. La ricorrente contestava inoltre, con gli altri motivi, vizi di motivazione e omesse pronunce su diverse riprese fiscali, eccezioni e sanzioni; in memoria ha rinunciato ai motivi 10, 11 e 14, relativi a costi per consulenze e compensi dell'amministratore, già revocati da altra sentenza passata in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi: la CTR, ricevuta l'istanza di discussione, non poteva decidere direttamente sulla base degli atti senza dare conto dell'impossibilità di svolgere l'udienza da remoto e senza assicurare in alternativa la trattazione scritta con i termini previsti. La violazione ha leso il diritto di difesa e il contraddittorio, determinando la nullità della sentenza. Tutti gli altri motivi sono rimasti assorbiti; la Corte non ha quindi deciso nel merito la fondatezza delle riprese fiscali. Ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Sebbene la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, sia legittima, ove carenze organizzative all'interno dell'ufficio impediscano il collegamento da remoto (Cass. n. 6033 del 2023), la decisione del giudice di disporla deve esplicitare le ragioni organizzative che hanno giustificato tale scelta (v. Cass. n. 594 del 2024), perché la regola rimane quella dell'udienza (Cass. n. 33175 del 2021).
Nel rito emergenziale, se una parte insiste tempestivamente per la discussione, la decisione sulla base dei soli atti non è consentita. L'udienza da remoto è la modalità di riferimento; se non è possibile per carenze organizzative, occorre motivare tale impossibilità e assicurare la trattazione scritta, con i termini stabiliti dalla norma, oppure rinviare la causa.
Art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa.
Se una parte chiede la discussione pubblica nei casi previsti, decidere la controversia senza garantirla comporta una nullità processuale per lesione del diritto di difesa; nel caso esaminato, la lesione è stata aggravata dall'assenza anche della trattazione scritta.
Art. 24 Cost.
In questo caso la lesione delle prerogative difensive risulta ancor più grave, perché negandosi alla parte non solo l'udienza di discussione, in presenza o da remoto, ma anche la trattazione scritta si è impedito ogni contraddittorio nella fase decisionale.
Il diritto di difesa richiede che la parte possa partecipare al contraddittorio nella fase decisoria, mediante udienza oppure, quando ricorrono le condizioni previste, mediante trattazione scritta.
Art. 111 Cost.
Si osservi che a più riprese questa Corte ha rilevato, in relazione al giudizio camerale davanti a sé ma con affermazioni di principio di portata generale, che la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata anche dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni.
Il contraddittorio può essere garantito anche con modalità scritta, purché alle parti sia effettivamente consentito di presentare memorie e illustrare le proprie ragioni; non può invece essere escluso ogni intervento delle parti prima della decisione.
Massime di principio
- Nel rito tributario emergenziale, una richiesta tempestiva di discussione impedisce al giudice di decidere semplicemente sulla base degli atti senza adottare una modalità alternativa che garantisca il contraddittorio.
- Se l'udienza da remoto non è praticabile per ragioni organizzative, il giudice deve esplicitare tali ragioni e disporre la trattazione scritta rispettando i termini previsti; se i termini non sono rispettabili, deve rinviare la causa.
- L'omessa udienza richiesta e la mancata possibilità di depositare memorie scritte privano la parte di ogni contraddittorio nella fase decisionale e determinano la nullità della sentenza.
- L'accoglimento di un ricorso per una violazione processuale non equivale a una decisione favorevole nel merito delle contestazioni fiscali: le questioni non esaminate restano da decidere nel giudizio di rinvio.
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