Ordinanza n. 1722/2026 - Napoli, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: - della determinazione del responsabile del settore lavori pubblici del Comune di Capri n. 47 del 5 maggio 2026; - del provvedimento del 18 maggio 2026 con cui il Comune di Capri ha respinto la istanza di autotutela del ricorrente; - in parte qua, e nei limiti in cui necessario, dell’avviso pubblico riguardante la procedura selettiva indetta per l’assegnazione di posti barca all’interno degli specchi acquei denominati Levante e Ponente all'interno del porto commerciale dell'isola di Capri. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 16/6/2026, per l’annullamento: della determinazione del responsabile del settore comunale lavori pubblici n. 71 dell’8 giugno 2026 e del verbale di commissione n. 6 del 3 giugno 2026 (nonché degli atti già impugnati con il ricorso originario). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/6/2026, per l’annullamento: della determinazione del responsabile del settore lavori pubblici n. 77 del 18 giugno 2026 e del verbale di commissione n. 7 del 18 giugno 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura selettiva per l'assegnazione di posti barca per asserita tardività della domanda, nonché successivi atti di approvazione e rideterminazione delle graduatorie
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore partecipante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale che lo aveva escluso dalla procedura selettiva per l'assegnazione di posti barca negli specchi acquei Levante e Ponente del porto commerciale di Capri, deducendo l'erroneità del computo del termine per la presentazione della domanda. L'art. 20 del regolamento comunale, riprodotto nell'avviso, stabilisce che il periodo per la presentazione delle domande è di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune e dell'Ufficio Circondariale Marittimo. L'art. 5 dell'avviso indica invece che il termine di trenta giorni decorre dalla data di pubblicazione, dando luogo a una formulazione diversa e non univoca. Il ricorrente ha inoltre impugnato con motivi aggiunti la determinazione di approvazione delle graduatorie e la successiva determinazione di rideterminazione delle posizioni degli ex aequo, unitamente ai relativi verbali della commissione. Per i motivi aggiunti il TAR non ha esaminato cautelarmente il fumus e il periculum, rilevando che gli atti erano stati notificati da meno di venti giorni rispetto alla camera di consiglio e che occorreva rispettare il termine dilatorio previsto a garanzia del diritto di difesa.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare relativa al provvedimento di esclusione. Ha ravvisato un consistente fumus boni juris, poiché la domanda appariva tempestiva considerando che il termine di trenta giorni decorre, secondo il regolamento comunale, dalla scadenza dei quindici giorni di pubblicazione dell'avviso. L'avviso deve essere interpretato conformemente al regolamento presupposto e, comunque, in caso di contrasto non superabile interpretativamente, avrebbe dovuto prevalere l'interpretazione più favorevole alla partecipazione, con eventuale rimessione in termini per la scusabilità dell'errore. È stato ravvisato anche il periculum in mora, considerato il rischio di stipula delle convenzioni individuali di assegnazione dei posti barca e il possibile pregiudizio in vista dell'imminente stagione balneare. L'efficacia dell'esclusione è stata quindi sospesa e il Comune è stato obbligato a valutare senza indugio la domanda del ricorrente ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante. L'esame cautelare dei motivi aggiunti è stato rinviato alla camera di consiglio del 29 luglio 2026, per il mancato rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 55, comma 5, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 20 del Regolamento comunale per la gestione degli ormeggi e dei pontili galleggianti
Il periodo per la presentazione delle domande di assegnazione è di giorni 30 dalla data di scadenza della pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio del Comune e dell’ufficio Circondariale Marittimo di Capri
La disposizione è stata ritenuta chiara nel far decorrere il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione dell'avviso, non dalla data iniziale di pubblicazione.
art. 5 dell'Avviso pubblico
i termini per la presentazione delle istanze decorreranno, per 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione del presente
La formulazione dell'avviso è stata ritenuta diversa e priva di univocità; deve essere letta conformemente al regolamento comunale di cui costituisce atto applicativo.
Impone il rispetto di un termine di venti giorni, posto a garanzia del diritto di difesa, tra la notificazione dei motivi aggiunti e la camera di consiglio cautelare; il mancato rispetto comporta la fissazione di una nuova camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando un avviso applicativo contiene una formulazione ambigua o difforme rispetto alla disciplina regolamentare presupposta, esso deve essere interpretato, ove possibile, conformemente al regolamento e alla relativa disciplina di base.
- Nelle procedure selettive, in presenza di un'ambiguità sulle modalità di computo del termine di partecipazione, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole alla partecipazione; qualora l'errore del partecipante sia scusabile, l'amministrazione non può disporne senz'altro l'esclusione e deve valutare la rimessione in termini.
- La sospensione cautelare dell'esclusione può essere disposta quando la domanda appaia tempestiva alla luce della disciplina applicabile e sussista il rischio che, nelle more del giudizio, la stipula degli atti di assegnazione determini un pregiudizio difficilmente reversibile alla posizione del partecipante.
- Nel giudizio cautelare amministrativo, i motivi aggiunti notificati meno di venti giorni prima della camera di consiglio non possono essere esaminati in quella stessa udienza, dovendosi fissare una nuova camera di consiglio per garantire il diritto di difesa.
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