Cassazione Penale, Sentenza n. 07615/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente censura: 1) la qualificazione e prova dell'esercizio di fatto di funzioni gestorie (amministratore di fatto), sostenendo che partecipazioni a trattative e rogiti non dimostrerebbero poteri gestori sistematici e che mancavano deleghe bancarie; 2) la prova dell'appropriazione delle somme contestate (ad es. 174.000 euro per terreno di Mendicino e i pagamenti in nero di acquirenti), deducendo che alcuni pagamenti sarebbero stati destinati a lavori extra capitolato e transitarono su conti di terzi; 3) la qualificazione e la prova della bancarotta documentale, lamentando l'uso di presunzioni e l'assenza di prova della volontà di impedire la ricostruzione patrimoniale; 4) il diniego di esclusione della recidiva reiterata infraquinquennale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per presunta motivazione stereotipata e per la collaborazione ritenuta insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ritenendo provato che Intrieri ha esercitato funzioni di fatto di gestione della Colin S.r.l. (partecipazione a trattative, presenze ai rogiti, incasso di corrispettivi e sottoscrizione di ricevute), che si era appropriato di somme societarie che non transitarono nei conti della società e che le irregolarità contabili (es. registrare assegni come contanti, omissioni nei registri) erano idonee a impedire la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari. La Corte ha ritenuto inadeguata la spiegazione alternativa prospettata (destinazione dei pagamenti a lavori extracapitolato) per mancata prova specifica. Ha inoltre ritenuto legittima l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche, rilevando la tardiva e insufficiente collaborazione e il ruolo significativo dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in tema di concorso; la Corte ha ritenuto comunque congrua la valutazione di responsabilità individuale dell'Intrieri in ragione degli indici di gestione di fatto.
art. 216, primo comma, n.1 legge fall.
Norma relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale; applicata per le condotte di distrazione e appropriazione di somme societarie nell'epoca di manifesto stato d'insolvenza.
art. 216, primo comma, n.2 legge fall.
Norma relativa alla bancarotta fraudolenta documentale; la Corte l'ha ritenuta integrata dalle irregolarità contabili atte a impedire la ricostruzione del patrimonio societario.
art. 223, primo comma, legge fall.
Richiamata nell'ambito delle doglianze sulla qualificazione documentale; la Corte ha confermato la rilevanza delle irregolarità ai fini della responsabilità fallimentare.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente ne chiedeva l'applicazione, ma la Corte ha ritenuto la collaborazione tardiva e insufficiente per riconoscerle.
art. 99 cod. pen., quarto comma
Regola l'aggravante per recidiva reiterata infraquinquennale; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'applicazione per la maggiore pericolosità emergente dal certificato penale.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto si prova con elementi di fatto (partecipazione a trattative, presenza ai rogiti, incasso di corrispettivi, sottoscrizione di ricevute): non è necessaria una delega formale.
- Quando una persona esercita funzioni gestorie e non fornisce spiegazioni plausibili e documentate sulla destinazione di somme societarie, l'onere di giustificazione grava su di essa e l'assenza di spiegazioni favorisce l'accertamento della distrazione.
- Annotazioni contabili incongrue e omissioni nei registri aziendali possono integrare il reato di bancarotta documentale se sono idonee a ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari.
- L'assoluzione o la prescrizione a carico di coimputati non impedisce la condanna di un altro concorrente quando la decisione motivata mostra elementi probatori specifici a suo carico.
- La recidiva aggravante richiede motivazione individualizzata; reati recenti o gravi nel certificato penale giustificano, se adeguatamente motivati, l'applicazione dell'aggravante.
- La collaborazione tardiva o meramente formale (es. consegna tardiva di documenti) difficilmente consente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
- In giudizi fallimentari la valutazione è globale: convergono dichiarazioni di acquirenti, perizie tecniche, annotazioni contabili e documentazione aziendale; se la motivazione è logica e congrua, è sindacabile limitatamente in Cassazione.
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