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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07615/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente censura: 1) la qualificazione e prova dell'esercizio di fatto di funzioni gestorie (amministratore di fatto), sostenendo che partecipazioni a trattative e rogiti non dimostrerebbero poteri gestori sistematici e che mancavano deleghe bancarie; 2) la prova dell'appropriazione delle somme contestate (ad es. 174.000 euro per terreno di Mendicino e i pagamenti in nero di acquirenti), deducendo che alcuni pagamenti sarebbero stati destinati a lavori extra capitolato e transitarono su conti di terzi; 3) la qualificazione e la prova della bancarotta documentale, lamentando l'uso di presunzioni e l'assenza di prova della volontà di impedire la ricostruzione patrimoniale; 4) il diniego di esclusione della recidiva reiterata infraquinquennale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per presunta motivazione stereotipata e per la collaborazione ritenuta insufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ritenendo provato che Intrieri ha esercitato funzioni di fatto di gestione della Colin S.r.l. (partecipazione a trattative, presenze ai rogiti, incasso di corrispettivi e sottoscrizione di ricevute), che si era appropriato di somme societarie che non transitarono nei conti della società e che le irregolarità contabili (es. registrare assegni come contanti, omissioni nei registri) erano idonee a impedire la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari. La Corte ha ritenuto inadeguata la spiegazione alternativa prospettata (destinazione dei pagamenti a lavori extracapitolato) per mancata prova specifica. Ha inoltre ritenuto legittima l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche, rilevando la tardiva e insufficiente collaborazione e il ruolo significativo dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di concorso; la Corte ha ritenuto comunque congrua la valutazione di responsabilità individuale dell'Intrieri in ragione degli indici di gestione di fatto.

  • art. 216, primo comma, n.1 legge fall.

    Norma relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale; applicata per le condotte di distrazione e appropriazione di somme societarie nell'epoca di manifesto stato d'insolvenza.

  • art. 216, primo comma, n.2 legge fall.

    Norma relativa alla bancarotta fraudolenta documentale; la Corte l'ha ritenuta integrata dalle irregolarità contabili atte a impedire la ricostruzione del patrimonio societario.

  • art. 223, primo comma, legge fall.

    Richiamata nell'ambito delle doglianze sulla qualificazione documentale; la Corte ha confermato la rilevanza delle irregolarità ai fini della responsabilità fallimentare.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente ne chiedeva l'applicazione, ma la Corte ha ritenuto la collaborazione tardiva e insufficiente per riconoscerle.

  • art. 99 cod. pen., quarto comma

    Regola l'aggravante per recidiva reiterata infraquinquennale; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'applicazione per la maggiore pericolosità emergente dal certificato penale.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di fatto si prova con elementi di fatto (partecipazione a trattative, presenza ai rogiti, incasso di corrispettivi, sottoscrizione di ricevute): non è necessaria una delega formale.
  • Quando una persona esercita funzioni gestorie e non fornisce spiegazioni plausibili e documentate sulla destinazione di somme societarie, l'onere di giustificazione grava su di essa e l'assenza di spiegazioni favorisce l'accertamento della distrazione.
  • Annotazioni contabili incongrue e omissioni nei registri aziendali possono integrare il reato di bancarotta documentale se sono idonee a ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari.
  • L'assoluzione o la prescrizione a carico di coimputati non impedisce la condanna di un altro concorrente quando la decisione motivata mostra elementi probatori specifici a suo carico.
  • La recidiva aggravante richiede motivazione individualizzata; reati recenti o gravi nel certificato penale giustificano, se adeguatamente motivati, l'applicazione dell'aggravante.
  • La collaborazione tardiva o meramente formale (es. consegna tardiva di documenti) difficilmente consente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
  • In giudizi fallimentari la valutazione è globale: convergono dichiarazioni di acquirenti, perizie tecniche, annotazioni contabili e documentazione aziendale; se la motivazione è logica e congrua, è sindacabile limitatamente in Cassazione.

Testo integrale

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