Cassazione Penale, Sentenza n. 20260/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il rigetto, da parte del GIP, dell'istanza di declaratoria di inefficacia della seconda ordinanza cautelare (30/03/2021). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. ("contestazione a catena") e degli artt. 12 e 303 c.p.p., sostenendo che la seconda ordinanza (per cessione di stupefacenti nel 2017) doveva essere retrodatata alla prima ordinanza (9/05/2019) perché gli elementi giustificativi erano già desumibili dagli atti all'epoca della prima misura; deduceva altresì errori di valutazione relativi alla decorrenza dei termini durante la detenzione all'estero eseguita in esecuzione di un mandato d'arresto europeo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia applicato in modo errato i principi sulla "desumibilità" previsti dall'art. 297, comma 3, c.p.p. e dalla giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite Librato e pronunce successive). Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Roma per un nuovo giudizio in cui dovranno essere correttamente applicati i principi di diritto sul concetto di desumibilità (valutazione oggettiva degli atti depositati presso l'ufficio del Pubblico ministero che aveva richiesto le misure) e sul relativo onere probatorio.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ("contestazione a catena"): opera quando più ordinanze cautelari sono emesse in procedimenti diversi ma pendenti davanti alla stessa autorità, in due casi principali: a) esistenza di una connessione qualificata tra i fatti; b) in mancanza di connessione, quando gli elementi giustificativi della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza.
art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Riguarda la decorrenza e la durata dei termini di custodia cautelare (termine di fase). È rilevante perché la retrodatazione influisce sul decorso del termine massimo di custodia.
Indica i criteri di connessione tra procedimenti (contiguità temporale, teleologica, di luogo ecc.). La Corte ha valutato se sussistesse una connessione qualificata tra il reato associativo e le singole cessioni di stupefacenti.
Corte costituzionale, sentenza n. 408/2005
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza"
Ha esteso la ratio dell'art. 297, comma 3, affermando che la retrodatazione può operare anche per fatti diversi non formalmente connessi, se gli elementi per la seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della prima.
Sezioni Unite, sentenza Librato (Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006)
Ha precisato i due ambiti di applicazione della retrodatazione: connessione qualificata (retrodatazione per fatti desumibili prima del rinvio a giudizio del procedimento della prima ordinanza) e casi non connessi (retrodatazione solo se elementi della seconda già desumibili al momento della prima).
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 3, n. 48034/2019 - Di Biase; Sez. 1, n. 12700/2019 - Trapani; Sez. 2, n. 18879/2021 - Buscemi)
Chiarisce che: a) l'onere di prova della sussistenza della connessione qualificata o della desumibilità grava su chi invoca la retrodatazione; b) la "desumibilità" va valutata oggettivamente in termini quantitativi sulla base degli atti formalmente acquisiti al fascicolo del P.M.; c) non è necessario che gli indizi siano emersi nel medesimo procedimento della prima ordinanza purché siano depositati presso lo stesso ufficio del P.M. che ha richiesto entrambe le misure.
Corte costituzionale, sentenza n. 143/2008
Richiamata nel ricorso in relazione alla rilevanza della detenzione all'estero eseguita in esecuzione di un mandato d'arresto europeo; la questione attiene al computo dei termini di custodia, ma nella decisione di cassazione l'annullamento è stato motivato principalmente per errata applicazione del principio di desumibilità.
Massime di principio
- La "contestazione a catena" (art. 297, comma 3, c.p.p.) può retrodatare la decorrenza dei termini di custodia anche tra procedimenti diversi pendenti presso la stessa autorità: o quando esiste una connessione qualificata tra i fatti, o quando gli elementi per la seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza.
- Il requisito della "desumibilità" è valutato oggettivamente: rilevano gli atti formalmente acquisiti al fascicolo del Pubblico ministero richiedente (non l'esegesi o l'elaborazione successiva degli indizi). Non conta solo dove l'informativa è depositata temporalmente, ma se gli elementi erano disponibili presso lo stesso ufficio che ha chiesto entrambe le misure.
- Chi invoca la retrodatazione ha l'onere di provare la sussistenza della connessione qualificata o, in mancanza, della desumibilità degli elementi già all'epoca della prima ordinanza; occorrono elementi concreti e documentali, non meri rilievi descrittivi dell'imputazione.
- La mera coincidenza temporale o territoriale non basta a stabilire la connessione qualificata; la valutazione della possibile continuazione o teleologia tra reato associativo e reati-fine è una questione di fatto rimessa al giudice di merito e richiede elementi che evidenzino l'identità del disegno criminoso.
- In fase cautelare è strategico assicurarsi che tutte le informative e documenti probatori utili siano formalmente acquisiti al fascicolo del P.M. competente in tempi tali da poter dimostrare la "desumibilità" al momento della prima misura, quando si intende invocare la retrodatazione in caso di successive misure.
- La rilevanza della detenzione in esecuzione di mandato d'arresto europeo sul computo dei termini di custodia è questione distinta e può essere rilevante, ma non sostituisce l'analisi sulla desumibilità; va trattata con specifici argomenti e prova documentale.
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