Cassazione Penale, Sentenza n. 10009/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste che aveva rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Udine. La controversia riguarda la legittimità dell'ordine di servizio n. 60 del 28.07.2020 della Casa circondariale di Tolmezzo e della circolare GDAP 0265533.0 del 24.07.2020, che regolamentavano lo scambio di generi alimentari e oggetti di modico valore tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis appartenenti allo stesso gruppo di socialità imponendo, tra l'altro, l'obbligo di presentare preventiva domanda scritta. Il detenuto aveva censurato l'obbligo come lesivo della facoltà riconosciuta dalla Corte costituzionale (sent. n. 97/2020). L'Amministrazione ha dedotto invece che la procedura scritta sia necessaria per monitorare tipologia e frequenza degli scambi, verificare il modico valore degli oggetti, evitare che gli scambi alterino equilibri interni o siano sfruttati per modificare lo stato fisico dei detenuti (regimi alimentari), e in generale per prevenire contatti con l'organizzazione criminale di riferimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Trieste non abbia correttamente applicato i principi stabiliti dalla Corte costituzionale (sent. n. 97/2020) e dalla giurisprudenza della stessa Cassazione, perché non ha verificato se le modalità procedurali previste dall'Amministrazione fossero coerenti e necessarie rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza. La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Trieste per un nuovo esame, invitando a rivalutare l'ordine di servizio contestato alla luce delle esigenze di sicurezza e dei criteri di motivazione e proporzionalità richiesti.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, ord. pen.
riconoscimento all'Amministrazione della possibilità di adottare misure di elevata sicurezza interna ed esterna per prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di riferimento
La norma consente all'Amministrazione penitenziaria di disciplinare e, se giustificato da esigenze concrete di sicurezza, limitare lo scambio di oggetti tra detenuti in 41-bis. Tuttavia le limitazioni devono essere specificamente motivate, proporzionate e funzionali a esigenze di ordine e sicurezza
Sentenza Corte Costituzionale n. 97 del 2020
"tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto stesso"
La Consulta ha escluso l'esistenza di un diritto fondamentale assoluto allo scambio, ma ha riconosciuto la facoltà dello scambio di oggetti di modico valore come espressione della socialità e della normalità quotidiana; le limitazioni possono essere introdotte solo per esigenze effettive e motivate di sicurezza e prevenzione dei contatti con l'organizzazione criminale
Cass. Sez. 1, n. 38402 del 06/05/2022 (Dantese)
la prescrizione della presentazione, entro determinate fasce orarie, di apposita richiesta scritta costituisce una mera regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto
La Corte di Cassazione ha gi ritenuto legittime, in linea di principio, procedure come la richiesta scritta per lo scambio di oggetti di modico valore, se hanno funzione di controllo proporzionato e non impediscono l'effettivo esercizio della facoltà
Massime di principio
- Lo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti in 41-bis va considerato una facoltà collegata alla socialità e al trattamento rieducativo, non un diritto fondamentale assoluto
- L'amministrazione penitenziaria può disciplinare le modalità degli scambi (anche con procedure scritte), ma le limitazioni devono essere motivate, specifiche, proporzionate e funzionali a concrete esigenze di ordine e sicurezza
- Misure procedurali di controllo (es. richiesta scritta, registrazione, fasce orarie) sono ammissibili se non frustrano lo svolgimento spontaneo degli scambi e consentono comunque l'esercizio della facoltà da parte dei detenuti
- Il giudice di sorveglianza ha il potere di sindacare, caso per caso, la congruità delle limitazioni adottate dall'Amministrazione valutandone la motivazione e la compatibilità con le esigenze di sicurezza
- Le autorità amministrative devono calibrarne le cautele in modo tale da preservare sia la sicurezza sia gli elementi di normalità della vita quotidiana del detenuto
- In caso di annullamento da parte della Cassazione, il procedimento viene rinviato per un nuovo esame che dovrà esplicitare la verifica delle esigenze di sicurezza e la proporzione delle misure adottate
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