Cassazione Civile, Ordinanza n. 09455/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I ricorrenti, dipendenti comunali impiegati dal 1995 nell'ambito di lavori socialmente utili e poi formalmente assunti dall'ente locale con contratti di lavoro subordinato a termine quinquennali dal 2006, chiedevano: (i) l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato già dal 1.8.1995 al 28.2.2006 per le ore ulteriori di integrazione rispetto alle convenzioni LSU, con conseguente riconoscimento del TFR e dei contributi previdenziali; (ii) l'accertamento dell'illegittimità della stipula e reiterazione dei contratti a termine successivi al 2006, con conseguente costituzione/trasformazione del rapporto a tempo indeterminato; (iii) il superiore inquadramento. Il Tribunale aveva negato il rapporto subordinato ante 2006, riconoscendo solo un risarcimento; la Corte d'appello aveva invece riformato anche tale statuizione e respinto il risarcimento, ritenendo che la riconducibilità dei contratti alla legge regionale escludesse il danno comunitario. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) nullità della sentenza per contraddizione e incomprensibilità tra fatti e motivazione, perché la Corte d'appello avrebbe esteso al risarcimento relativo ai contratti post 2006 l'asserita insussistenza di subordinazione dei pregressi rapporti LSU; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata considerazione di fatti pacifici e della irrilevanza dell'omessa specificazione delle mansioni; 3) omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del livello B in violazione dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva negato il risarcimento da abusiva reiterazione dei contratti a termine post 2006 sulla base della mancata prova della subordinazione dei precedenti rapporti LSU. Ha ribadito che i contratti a termine stipulati per la stabilizzazione di lavoratori provenienti da LSU, se in concreto sono rapporti di lavoro subordinato, rientrano nell'ambito dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e della disciplina nazionale ed eurounitaria, e che il giudice di merito deve verificare il concreto atteggiarsi del rapporto e la compatibilità con le fattispecie escluse. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamata come base del regime dei lavori socialmente utili cui erano inizialmente addetti i lavoratori.
L.R. n. 17 del 2004
La Corte osserva che la norma regionale esclude l'applicabilità del d.lgs. n. 368 del 2001 ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti del regime transitorio LSU, ma tale esclusione non impedisce di verificare, alla luce del diritto unionale, la natura concreta del rapporto e l'eventuale abuso nella successione dei contratti.
Richiamato quale disciplina nazionale dei contratti a termine, ritenuta in linea di principio applicabile ai rapporti a termine stipulati dalla P.A. salvo le fattispecie legalmente escluse.
La Corte d'appello vi aveva ricondotto i contratti in esame; la Cassazione censura tale riferimento perché non accompagnato da un vaglio concreto del rapporto e della sua compatibilità con l'accordo quadro UE.
art. 32
Richiamato come base del risarcimento riconosciuto in primo grado per la reiterazione abusiva dei contratti a termine.
Invocato dai ricorrenti per la mancata considerazione di fatti pacifici in causa.
Invocato dai ricorrenti per la dedotta erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti non controversi.
Invocato per l'omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del livello B.
Richiamato per aderire alle motivazioni di precedenti arresti della Corte.
Direttiva 1999/70/CE
Indicata come fonte dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, applicabile anche ai rapporti con amministrazioni pubbliche.
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
La Corte ribadisce che ha ambito di applicazione ampio, include i lavoratori del settore pubblico e impone agli Stati membri misure di prevenzione e sanzione dell'abuso nella successione di contratti a termine.
Corte cost. n. 96 del 2019
Richiamata per affermare che l'esclusione del d.lgs. n. 368 del 2001 non impedisce comunque la verifica della correttezza del ricorso al contratto a termine alla luce del diritto unionale.
Cass. n. 25672 del 2017
Richiamata come precedente conforme: i contratti a termine siciliani successivi a LSU sono, in linea di principio, sottoposti alla disciplina nazionale ed eurounitaria.
Cass. n. 25673 del 2017
Richiamata come precedente conforme sul medesimo principio.
Cass. n. 25674 del 2017
Richiamata come precedente conforme sul medesimo principio.
Cass. n. 25675 del 2017
Richiamata come precedente conforme sul medesimo principio.
Cass. n. 27584 del 2023
Richiamata per ribadire il medesimo orientamento sulla applicabilità della disciplina dei contratti a termine ai casi analoghi.
Cass. S.U. n. 5076 del 2016
Richiamata per i criteri di determinazione del risarcimento del danno comunitario da abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Cass. S.U. n. 5072 del 2016
Richiamata nel medesimo contesto dei criteri risarcitori e della non trasformazione del rapporto.
CGUE, C-177/10, Rosado Santana
Richiamata per l'ampia applicazione dell'accordo quadro ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico.
CGUE, C-53/04, Marrosu e Sardino
Richiamata per affermare l'applicabilità dell'accordo quadro ai rapporti a termine nel settore pubblico.
CGUE, C-212/04, Adeneler
Richiamata quale precedente sull'applicazione dell'accordo quadro e sulla prevenzione dell'abuso nei contratti a termine.
CGUE, C-393/10, O'Brien
Richiamata per il limite alla discrezionalità degli Stati membri nella definizione dei termini 'contratto di assunzione' o 'rapporto di lavoro'.
CGUE, cause riunite C-22/13 e altre, Mascolo
Richiamata per il principio di tutela minima contro la precarizzazione e l'abuso nella successione dei contratti a termine.
CGUE, C-658/18, UX
Richiamata per ribadire che l'accordo quadro si applica a tutti i lavoratori a tempo determinato, a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro.
CGUE, C-157/11, Sibilio
Richiamata per il principio secondo cui la qualificazione formale dei rapporti LSU non esclude la qualità di lavoratore se tale qualifica è solo fittizia e nasconde un reale rapporto di lavoro, nonché per il necessario controllo della compatibilità con le categorie escluse dalla clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro.
CGUE, C-494/16, Santoro
Richiamata per la conformità eurounitaria dei criteri di risarcimento del danno comunitario elaborati dalle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Nei rapporti di provenienza da LSU/ASU, la qualificazione formale del rapporto non è निर्णisiva: il giudice deve verificare in concreto le caratteristiche della prestazione e delle obbligazioni assunte, potendo riconoscere la natura subordinata se la forma assistenziale è solo apparente.
- I contratti a termine stipulati da una pubblica amministrazione per la stabilizzazione di lavoratori provenienti da LSU, se concretamente riconducibili a rapporti di lavoro subordinato, rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e della relativa disciplina antielusiva.
- L'esclusione legislativa nazionale di una certa disciplina sui contratti a termine non impedisce, di per sé, il sindacato del giudice sulla compatibilità del concreto rapporto con il diritto unionale e sulla eventuale abusività della reiterazione.
- Per negare la tutela contro l'abuso del termine non basta richiamare la finalità politico-sociale o assistenziale del programma di inserimento: occorre un esame specifico del contratto e delle concrete modalità del rapporto.
- Il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine presuppone che il giudice verifichi la riconducibilità del rapporto alla disciplina eurounitaria e l'effettiva precarizzazione derivante dalla successione dei contratti.
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