Cassazione Penale, Sentenza n. 43431/2024 del 28/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione di giudice del riesame, aveva annullato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti di Paolo Lanzellotti per il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso (artt. 110, 416-bis c.p., capo 17). Il ricorso deduceva vizio di motivazione e violazione di legge processuale sostenendo che il Tribunale aveva valutato in modo frazionato e atomistico gli elementi indiziari non apprezzando che Lanzellotti, pur non inserito stabilmente nell'associazione, avesse fornito un contributo concreto, specifico e consapevole al mantenimento e al rafforzamento della cosca (es. disponibilità di risorse finanziarie, messa a disposizione di locali, condizioni favorevoli nella ristorazione, rapporti imprenditoriali con il defunto Giuseppe Bruno, trattenimento e spesa di somme di denaro affidategli).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: il Procuratore non ha specificamente confutato la motivazione del provvedimento impugnato né ha posto rilievo ai punti di fatto e di diritto che il Tribunale aveva esaminato. Il giudice di legittimità ha richiamato il principio secondo cui non è consentita una rivalutazione del compendio indiziario in questa sede e ha ritenuto coerente e completa la motivazione del Tribunale, che aveva escluso la rilevanza causale della condotta dell'indagato rispetto al mantenimento/rafforzamento dell'organizzazione mafiosa e aveva negato la prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza di contribuire causalmente alla vita dell'associazione). Pertanto l'ordinanza di annullamento della custodia cautelare rimane confermata.
Norme richiamate
I reati sono stati inquadrati come concorso nel delitto di associazione mafiosa; tuttavia la Corte e il Tribunale hanno ritenuto che, ai fini del concorso esterno, sia necessario dimostrare una contribuzione causale e percettibile al mantenimento/rafforzamento dell'associazione, non solo rapporti occasionali o di interesse imprenditoriale
Sezioni Unite, sentenza Mannino
Sez. U. n. 33748 del 12.07.2005 (Mannino)
Richiamata come linea guida per il requisito della 'impostazione causale' richiesta per il concorso esterno: la condotta del concorrente deve avere rilevanza condizionalistica rispetto alla conservazione o rafforzamento dell'organizzazione
Sez. 1, sentenza Petrillo
Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022 (Petrillo, n. 283840)
Precisazione giurisprudenziale secondo cui la condotta del concorrente, pur non dovendo mirare all'incremento delle potenzialità operative, deve costituire un frammento di concreta utilità per la realizzazione di una delle attività del programma criminoso, ossia una contribuzione 'percepibile' al mantenimento dell'organismo criminale
Sez. 6, sentenza Torronino
Sez. 6, n. 4258 del 30/11/2023, dep. 2024 (Torronino, non mass.)
Richiamata la distinzione tra rapporti con singoli appartenenti e rapporti con l'associazione: per il concorso esterno è necessario che il rapporto collaborativo sia instaurato con l'associazione e non soltanto con un suo componente
Massime di principio
- Per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa è necessario dimostrare una contribuzione causale e 'percepibile' al mantenimento o rafforzamento dell'organizzazione, non bastano rapporti d'affari o favori episodici.
- La prova deve mostrare un rapporto collegato all'associazione nel suo complesso e non soltanto la collaborazione con un singolo affiliato.
- La mera cointeressenza imprenditoriale, la frequentazione di locali o condizioni commerciali favorevoli non sono automaticamente idonee a provare il contributo causale richiesto.
- La valutazione degli indizi deve essere motivata e coerente: in sede di legittimità non è ammessa una nuova valutazione complessiva degli elementi probatori, salvo che il ricorso contenga censure specifiche e confronti puntuali con la motivazione impugnata.
- È necessario provare anche l'elemento soggettivo, ossia la consapevolezza dell'indagato di contribuire alla vita o al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa.
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