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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35372/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva che gli fosse riconosciuta a proprio favore la polizza assicurativa stipulata dall'INFN con INA nel 1963. Sosteneva che la polizza fosse un trattamento retributivo previsto e tutelato dall'art. 76, comma 1, del CCNL 1994/1997 per il personale dell'area della dirigenza del comparto enti di ricerca, e che quindi il diritto alla polizza trovasse titolo nella contrattazione collettiva. L'INFN aveva contestato il riconoscimento, deducendo diverse qualificazioni della polizza (anche previdenziale) e l'assenza di titolo contrattuale o legislativo che la giustificasse dopo le riforme normative.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato la sentenza di merito. Pur rilevando che la sentenza impugnata aveva talvolta qualificato la polizza come trattamento retributivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (in particolare le pronunce delle Sezioni Unite) che qualifica la polizza INA e analoghe forme come trattamento di natura previdenziale. In base a tale qualificazione e alle modifiche normative intervenute (soprattutto l'art. 64, comma 2, L. n.144/1999) la conservazione/attribuzione della polizza non è giustificata dopo il 1° ottobre 1999. Inoltre, nel regime del pubblico impiego contrattualizzato gli emolumenti hanno bisogno di titolo legale o contrattuale e i contratti di comparto non avevano inserito la polizza nella struttura retributiva. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio e resta a suo carico l'eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto per le impugnazioni integralmente rigettate.

Norme richiamate

  • Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) 1994/1997, art. 76

    Il ricorrente invocava tale norma come titolo contrattuale per la conservazione dei trattamenti di previdenza integrativa. La Corte ha ritenuto però che la formulazione e il contesto contrattuale non assimilino automaticamente la polizza ad un elemento retributivo inserito nella struttura retributiva, e che la disciplina successiva sulla previdenza integrativa abbia ricondotto la materia al regime previdenziale.

  • Legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 26

    La norma impediva il riconoscimento di trattamenti economici accessori riferiti a singoli enti o categorie, salvo alcune eccezioni; la Corte ha ritenuto che, già con la legge 70/1975, l'attribuzione di trattamenti non previsti dalla legge o dal contratto fosse preclusa.

  • Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

    Nel regime del pubblico impiego privatizzato e contrattualizzato, l'attribuzione di trattamenti economici è riservata alla legge o alla contrattazione collettiva. La Corte ha applicato questo principio per concludere che non esisteva titolo contrattuale o legislativo che giustificasse l'attribuzione della polizza come elemento retributivo.

  • Legge 30 dicembre 1999, n. 144, art. 64

    Ha previsto la soppressione, a decorrere dal 1 ottobre 1999, dei fondi di previdenza integrativa già esistenti per i dipendenti degli enti disciplinati dalla L. n.70/1975. La Corte ha ritenuto che, qualificata la polizza come previdenziale, la sua attribuzione non si giustificasse dopo tale data.

  • Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124

    Nel quadro di riforma della previdenza complementare, il decreto ha ricondotto la fonte delle nuove forme pensionistiche nei contratti collettivi e regolamenti aziendali e ha fissato modalità di adeguamento delle forme preesistenti. Ciò ha inciso sul regime delle forme previdenziali istituite prima della riforma.

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 15

    La legge ha introdotto modifiche sul legame tra prestazioni integrative e il momento della liquidazione della pensione; la Corte ha richiamato il punto per spiegare l'evoluzione normativa che ha reso più chiaramente previdenziale l'accesso ad alcune prestazioni integrative.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite, sent. n. 4684/2015

    Principale riferimento giurisprudenziale: stabilisce che i versamenti effettuati dal datore di lavoro a forme di previdenza integrativa o complementare hanno natura previdenziale fin dalla loro istituzione, escludendo la loro computabilità nel TFR e la qualificazione come retribuzione. La Corte di legittimità ha applicato questo principio alla polizza INA e simili.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, ord. n. 32716/2019 e n. 986/2020

    ord. 32716/2019; ord. 986/2020

    Pronunce di questa sezione che hanno qualificato la polizza INA costituita dall'INFN presso l'INA come trattamento previdenziale e che hanno motivato la continuità di tale interpretazione anche quando la prestazione è erogata tramite polizza assicurativa anziché tramite fondo gestito dal datore di lavoro.

Massime di principio

  • Se un beneficio erogato dal datore di lavoro ha le caratteristiche tipiche della previdenza integrativa (finanziamento con premi, legame con anzianità e prestazione non direttamente corrispettiva dell'attività lavorativa), la giurisprudenza tende a qualificare tale beneficio come trattamento previdenziale, non come retribuzione.
  • Dopo la riforma del pubblico impiego e la contrattualizzazione, qualsiasi trattamento economico accessorio deve avere un titolo normativo o contrattuale chiaro; l'assenza di una previsione nel CCNL o nella legge impedisce di considerarlo elemento della retribuzione.
  • La mera perdurante pratica o la mancata abrogazione formale, nelle successive tornate contrattuali, non costituiscono di per sé titolo sufficiente a trasformare un trattamento previdenziale in retributivo o a garantirne la conservazione se la normativa di rango superiore lo ha soppresso.
  • Per valutare la natura di un'indennità o di una prestazione occorre esaminare la concretezza del nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa: se manca una corrispondenza diretta e la prestazione è collegata al tempo di servizio o alla maturazione di requisiti pensionistici, prevale la qualificazione previdenziale.
  • In casi simili, il primo passo pratico è verificare la fonte di attribuzione (legge o contratto collettivo), la data di istituzione della forma e le modifiche normative successive (in particolare disposizioni su previdenza complementare e soppressioni), nonché la giurisprudenza consolidata sulla materia.

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