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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 12262 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia originaria riguardava l’avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo al 2001, fondato sugli studi di settore e preceduto da invito al contraddittorio. La C.T.R. della Liguria aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente, ritenendo insufficiente, senza ulteriori elementi, la prova presuntiva basata sul mero calcolo dello scostamento. L’Agenzia ha proposto due motivi: violazione delle norme sull’onere della prova e sulla valenza degli studi di settore, sostenendo che il contribuente non avesse fornito prova contraria; e vizio di motivazione, richiamando il tentativo di accertamento con adesione, svolto in quattro incontri e conclusosi senza accordo. La Corte ha però esaminato preliminarmente la regolarità della notifica del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia per tardività della notifica. La prima notifica, inviata il 25 novembre 2011 al precedente domiciliatario, non era andata a buon fine; la successiva notifica ex art. 140 c.p.c., datata 13 gennaio 2012, non risultava eseguita entro trenta giorni dalla conoscenza dell’esito negativo della prima, né erano state provate circostanze eccezionali. I motivi relativi agli studi di settore e alla motivazione dell’accertamento non sono stati esaminati. Nessuna statuizione sulle spese, poiché S.M. non si è costituito. Resta quindi ferma la sentenza della C.T.R. che aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 325 c.p.c.

    Per tale seconda notifica non è stato tuttavia dimostrato dall'Agenzia notificante il rispetto del termine, pari alla metà di quello indicato dall'art. 325 c.p.c., ossia di trenta giorni, decorrenti dalla data in cui ha avuto notizia dell'esito negativo della prima notifica.

    La Corte applica il termine di trenta giorni per riattivare la notificazione, corrispondente alla metà del termine previsto dall’art. 325 c.p.c., decorrente dalla conoscenza del mancato perfezionamento della prima notifica.

  • Art. 140 c.p.c.

    La seconda notificazione fu eseguita secondo la procedura dell’art. 140 c.p.c.; tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tale notificazione non è stata tempestivamente riattivata dopo il fallimento della prima.

  • Principio delle Sezioni Unite, sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016

    in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

    Se il primo tentativo di notificazione fallisce per ragioni non imputabili al notificante, gli effetti della richiesta originaria si conservano solo riattivando il procedimento con immediatezza e, di regola, entro la metà del termine previsto dall’art. 325 c.p.c.; eventuali ritardi eccezionali devono essere rigorosamente provati.

Massime di principio

  • Quando una notificazione processuale non si perfeziona per una causa non imputabile al notificante, occorre attivarsi tempestivamente appena si conosce l’esito negativo: in via ordinaria, la nuova notificazione deve essere avviata entro un termine pari alla metà di quello previsto dall’art. 325 c.p.c.
  • Il termine per la riattivazione decorre dal momento in cui il notificante ha notizia del fallimento del primo tentativo, non semplicemente dalla data in cui quel tentativo è stato effettuato.
  • Un ritardo oltre il termine ordinario può essere giustificato solo da circostanze eccezionali, che devono essere dimostrate rigorosamente; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • Se la decisione d’impugnazione si fonda su una questione preliminare di ammissibilità, i motivi sostanziali non vengono decisi e la pronuncia impugnata resta ferma.

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