Cassazione Penale, Sentenza n. 21244/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la mancata retrodatazione della misura cautelare applicata il 15/04/2019 (per il reato di associazione per delinquere, art. 416 c.p.) alla data del 19/03/2018, giorno in cui era stato arrestato e sottoposto a custodia cautelare per un furto (considerato delitto-scopo dell'associazione). Sosteneva l'operatività della "contestazione a catena" e che, desumendo dagli atti del primo procedimento gli elementi relativi al reato associativo, i termini massimi di durata della custodia dovevano retrodatare alla prima misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che la retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera solo se sussiste una "connessione qualificata" tra i fatti (concorso formale, reato continuato o connessione teleologica entro i limiti indicati dalla giurisprudenza) e, inoltre, se il fatto oggetto della seconda ordinanza sia anteriore alla prima. Nel caso di specie la Corte ha condiviso che non sussisteva connessione qualificata tra il delitto di associazione e il singolo furto del 19/03/2018: i furti ritenuti connessi dall'imputazione principale si collocavano temporalmente e materialmente in modo diverso (alcuni commessi fra agosto 2017 e gennaio 2018) e taluni autori di quel furto non erano parte integrante del presunto sodalizio. Parimenti, si è sottolineato che il reato associativo era stato ritenuto perdurante oltre la prima misura e che gli elementi decisivi erano emersi dopo la prima ordinanza. Perciò non è stata riconosciuta la retrodatazione e il rigetto dell'istanza di scarcerazione è stato confermato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina la retrodatazione dei termini di durata delle misure cautelari: la retrodatazione prevista dal comma 3 è applicabile quando tra i fatti oggetto delle diverse ordinanze cautelari sussiste una "connessione qualificata" (concorso formale, reato continuato o connessione teleologica nei limiti indicati), e richiede che il fatto della seconda ordinanza sia anteriore alla prima; se mancano tali condizioni la retrodatazione non opera.
art. 303, comma 1, lett. a) n. 3, cod. proc. pen.
Indica i termini massimi di durata della custodia cautelare nella fase delle indagini (rilevante nella valutazione del decorso dei termini in rapporto alla richiesta di scarcerazione effettuata dall'imputato).
Regola il riesame delle misure cautelari: il Tribunale del riesame ha confermato il rigetto della richiesta di scarcerazione, fornendo motivazione diversa ma coerente con l'assenza di connessione qualificata.
Corte Costituzionale, sentenza n. 408/2005
Ha affermato limiti di illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, nella parte in cui non contempla la retrodatazione anche per fatti diversi non connessi quando gli elementi erano già desumibili dagli atti; tuttavia la Corte di cassazione ricorda che quella regola postula che i procedimenti siano pendenti davanti alla stessa autorità o che la separazione sia attribuibile a scelta del pubblico ministero.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U, n. 23166/2020, Mazzitelli)
Principio consolidato secondo cui la retrodatazione tra misure emesse in procedimenti diversi è possibile solo se sussiste connessione qualificata tra i fatti o i procedimenti sono davanti alla stessa autorità quando la separazione deriva da scelta del PM; richiede valutazione degli elementi disponibili al momento della prima ordinanza.
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini delle misure cautelari ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. richiede una "connessione qualificata" tra i fatti (concorso formale, reato continuato o connessione teleologica nei limiti giurisprudenziali); senza tale connessione la retrodatazione non opera.
- Se le misure cautelari sono state emesse in procedimenti diversi e dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione è eccezionale e va ammessa solo se sussiste la connessione qualificata o se la separazione dei procedimenti è ascrivibile a una scelta del pubblico ministero e gli elementi erano già desumibili dalla prima istruttoria.
- Quando il secondo provvedimento riguarda un reato di associazione la valutazione dell'anteriorità richiede un accertamento concreto fino a quando l'associazione ha operato e fino a quando la partecipazione dell'imputato si è protratta: non sono determinanti riferimenti formali come la 'contestazione aperta'.
- È compito del giudice di merito accertare, sulla base degli elementi probatori, la corrispondenza tra i reati "fine" e il progetto associativo: la mera coincidenza di tipologie di reato o la temporalità ravvicinata non bastano se non emerge che il singolo fatto era già programmato nell'ambito dell'associazione o che gli elementi erano disponibili prima della prima ordinanza.
- In situazioni analoghe, per ottenere la retrodatazione è necessario dimostrare che (a) il fatto oggetto della prima misura sia anteriore rispetto alla seconda, (b) sussista una connessione qualificata tra i fatti, e (c) gli elementi giustificativi della seconda misura fossero desumibili dagli atti già al tempo della prima.
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