Cassazione Penale, Ordinanza n. 16554/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto aggravato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Il ricorso, proposto tramite difensore, conteneva un unico motivo con il quale si sosteneva la riqualificazione del fatto in tentato furto. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico, perché privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata; inoltre era meramente reiterativo della medesima questione già proposta in appello, che era stata disattesa con motivazione ritenuta corretta in diritto e completa in fatto, senza che il ricorrente si confrontasse effettivamente con tale motivazione.
Norme richiamate
artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, c.p.
Richiamati come base della condanna confermata nei gradi di merito; la sentenza non si sofferma sul contenuto tipico delle norme, ma sul fatto che la qualificazione giuridica già operata non è stata efficacemente censurata in cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico, cioè non contiene una specifica critica in diritto alla motivazione della sentenza impugnata e non indica in modo puntuale le ragioni dell'asserito errore decisorio.
- È inammissibile il motivo che si limita a riproporre pedissequamente una questione già dedotta nei motivi di appello, senza confrontarsi con la risposta argomentativa resa dal giudice di merito.
- La richiesta di diversa qualificazione giuridica del fatto, se già esaminata e respinta in appello con motivazione congrua, non può essere riproposta in cassazione in forma assertiva o meramente reiterativa.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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