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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26499/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello è rimasta ferma; il diniego della sospensione condizionale della pena è stato ritenuto correttamente motivato alla luce dei precedenti penali e della recidiva reiterata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata della Corte d'appello di Torino aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, vizi relativi all'elemento soggettivo del reato e, dall'altro, la sussistenza di uno stato di necessità che avrebbe dovuto escludere la punibilità. Ha inoltre censurato il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze sui primi due motivi si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e in una diversa ricostruzione del fatto, non consentite in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta globale, puntuale e логica. La censura sulla sospensione condizionale è stata giudicata manifestamente infondata perché non confrontata con la motivazione della sentenza d'appello, che aveva valorizzato l'ostatività di due precedenti condanne e la dichiarazione di recidiva reiterata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di evasione, per cui il giudizio di merito aveva già affermato la responsabilità dell'imputato.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato implicitamente dal tema della sospensione condizionale della pena; la Corte rileva che il beneficio è ostacolato da precedenti condanne e dalla recidiva reiterata.

  • art. 99 c.p.

    La sentenza d'appello aveva dichiarato l'imputato recidivo reiterato; tale circostanza è stata valorizzata come ostativa alla sospensione condizionale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova lettura delle prove o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione globale, puntuale e логica.
  • Le censure sull'elemento soggettivo del reato sono inammissibili se mirano, in realtà, a contestare il giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito senza indicare effettivi vizi logici o giuridici.
  • La deduzione dello stato di necessità non può tradursi in una mera contrapposizione di apprezzamenti fattuali rispetto a quelli già compiuti dal giudice di merito.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è correttamente motivato quando il giudice valorizza precedenti condanne ostative e la recidiva reiterata; la censura è inammissibile se non si confronta con tale specifica motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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