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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24476/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di primo grado di un'imputata per furto. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: i primi quattro contestavano, in sostanza, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove svolte dai giudici di merito, mirando a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio; il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva fondato la responsabilità su autonome valutazioni. Il quinto motivo riguardava l'applicazione delle aggravanti, il giudizio di bilanciamento tra circostanze e il trattamento sanzionatorio; tali censure sono state ritenute generiche, assertive e in parte nuove perché non specificamente dedotte in appello. La memoria difensiva non aggiungeva elementi idonei a superare il vaglio di inammissibilità; la parte civile aveva depositato tardivamente una memoria chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, ha qualificato gli altri motivi come tentativo di ottenere un inammissibile riesame del merito senza specifici travisamenti di prova e ha considerato inammissibili, perché generiche e talora nuove, le doglianze su aggravanti, bilanciamento e pena. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza non affronta questioni interpretative sul suo contenuto, ma ne presuppone l'applicazione al fatto contestato.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Richiamati per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria o illogica.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una rivalutazione del merito della prova né chiedere una diversa ricostruzione dei fatti, salvo la deduzione di specifici travisamenti probatori o di macroscopici vizi motivazionali.
  • Quando la sentenza di merito sorregge l'affermazione di responsabilità con autonome e convergenti valutazioni, il primo motivo che si limiti a contestarne la ricostruzione è manifestamente infondato.
  • Le doglianze sulle circostanze aggravanti, sul giudizio di comparazione e sulla determinazione della pena sono inammissibili se generiche, assertive o nuove rispetto ai motivi di appello.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze e la quantificazione della pena appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sfuggono al controllo di legittimità se non risultano frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
  • La deduzione di censure in cassazione richiede specificità: argomenti non puntuali o riproduttivi non sono idonei a superare il vaglio di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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