Cassazione Civile, Ordinanza n. 10296/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente. Non è stata pronunciata condanna alle spese del giudizio di legittimità, richiamandosi l'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Milano. Nel corso del giudizio di legittimità hanno poi depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto con procura speciale. La società controricorrente ha accettato la rinuncia, dichiarando anche l'accettazione della rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.F. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e della relativa accettazione e ha rilevato che il procedimento di cassazione doveva essere dichiarato estinto.
Norme richiamate
art. 13 L.P.F.
rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.F.
la rinuncia al ricorso è stata accompagnata dall'accettazione anche della rinuncia alla solidarietà prevista dalla norma richiamata nel testo
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
senza dover pronunziare in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, ult. co., c.p.c.
in presenza di rinuncia al ricorso accettata, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione senza statuire sulle spese
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se validamente depositata e accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo.
- Quando l'estinzione del giudizio di cassazione deriva da rinuncia accettata, la Corte può prendere atto della cessazione della materia del contendere procedurale senza pronunciarsi sulle spese, nei limiti indicati dall'art. 391 c.p.c.
- L'efficacia estintiva richiede la concorde volontà processuale delle parti rilevata in atti, non essendo necessaria una decisione sul merito del ricorso.
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