Cassazione Penale, Ordinanza n. 39915/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato per guida senza patente, con recidiva nel biennio. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della condanna, ritenendo il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in data successiva al 3 agosto 2017, quindi dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. operata dalla L. n. 103 del 2017, che richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. È stato inoltre ribadito che non valgono a sanare il vizio né l'autenticazione della firma da parte di un avvocato, né la sottoscrizione "per accettazione" del mandato difensivo o della delega al deposito, perché non attribuiscono al difensore la titolarità dell'atto. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 4.000 alla Cassa delle Ammende, non essendo emersa l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare i motivi di merito contro la condanna per guida senza patente. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende, applicando l'art. 616 c.p.p.; ha inoltre richiamato la possibilità di dichiarare l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha escluso che vi fossero elementi per ritenere il ricorso proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Dopo la modifica introdotta dalla L. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale, a pena di inammissibilità.
ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,»
La riforma ha eliminato la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
l'inammissibilità del ricorso ... può essere dichiarata senza formalità di procedura
La Corte afferma che la declaratoria di inammissibilità può essere resa senza formalità di procedura.
segue ... l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità richiede la verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021
È richiamato il principio secondo cui l'autenticazione della firma o la sottoscrizione del difensore "per accettazione" non sanano il difetto di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. operata dalla L. n. 103 del 2017, deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale è causa di inammissibilità.
- L'autenticazione della sottoscrizione da parte di un avvocato non iscritto all'albo speciale, così come la sottoscrizione "per accettazione" del mandato o della delega al deposito, non equivalgono alla valida sottoscrizione del ricorso e non sanano il vizio.
- Quando il ricorso è inammissibile per una causa imputabile al ricorrente, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
- La sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone la verifica che il ricorrente non abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in difetto di elementi contrari, l'onere è confermato.
- La decisione di inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione del ricorso impedisce l'esame dei motivi di merito proposti contro la sentenza di condanna impugnata.
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