Sentenza n. 596/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. 2304/2023, resa tra le parti, pubblicata il 24 luglio 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 565/2015;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2304/2023, che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima aggiudicazione di un appalto di lavori
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante conseguenti all’aggiudicazione di un appalto di lavori a un’altra impresa, aggiudicazione che era stata annullata dal CGARS con sentenza n. 266/2007. La gara era stata indetta dal Comune di Messina nel maggio 2005; l’appalto era stato aggiudicato all’impresa Arpia Costruzioni s.r.l., mentre l’appellante aveva sostenuto che, una volta escluse le concorrenti illegittimamente ammesse, sarebbe risultata aggiudicataria. Nelle more del giudizio di annullamento, il Comune aveva eseguito il contratto, rendendo impossibile il rinnovo delle operazioni di gara. Con tre motivi d’appello, la società ha censurato la sentenza di primo grado e riproposto la domanda risarcitoria, sostenendo che la precedente sentenza di annullamento avrebbe riconosciuto, quanto meno, il suo diritto all’aggiudicazione o la probabilità concreta di conseguirla. Il TAR aveva ritenuto applicabile il termine quinquennale di prescrizione, rilevando che il Comune non aveva eccepito la prescrizione, ma aveva respinto la domanda nel merito per mancanza di prova dell’an del danno e del nesso tra l’illegittimità della gara e la spettanza dell’aggiudicazione.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello, esaminando direttamente la domanda risarcitoria riproposta in appello, nei limiti del thema decidendum di primo grado e dell’art. 104 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto infondata la pretesa perché la sentenza CGARS n. 266/2007 aveva riguardato esclusivamente l’illegittima ammissione di alcune costituende ATI che non avevano indicato l’importo dei lavori spettante alle singole imprese raggruppate. Tale giudizio non riguardava l’esclusione dell’impresa risultata aggiudicataria, né l’ATI classificatasi seconda, e dalla sentenza non emergeva che l’appellante avrebbe ottenuto l’aggiudicazione all’esito del rinnovo delle operazioni di gara. La società, inoltre, non aveva fornito neppure un principio di prova in ordine alla concreta spettanza dell’aggiudicazione o alla probabilità qualificata di conseguirla. Ne consegue l’insussistenza della prova dell’an del danno risarcibile, con conferma sostanziale della decisione di primo grado. Le spese del giudizio d’appello sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 3.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
L’appello è delimitato dal thema decidendum del giudizio di primo grado; la domanda risarcitoria proposta in primo grado e riproposta in appello può essere esaminata direttamente dal giudice d’appello nei limiti devoluti.
La domanda risarcitoria richiede la prova degli elementi costitutivi della responsabilità e, nella fattispecie, almeno un principio di prova in ordine alla spettanza del bene della vita e all’an del danno; il testo non richiama espressamente la disposizione, ma la decisione concerne l’azione risarcitoria amministrativa.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di atti di gara non dimostra di per sé che il concorrente ricorrente avrebbe conseguito l’aggiudicazione né fonda automaticamente il diritto al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione.
- Quando la sentenza di annullamento ha riguardato soltanto l’ammissione di alcuni concorrenti diversi dall’aggiudicatario e dal concorrente classificato secondo, non può desumersi da essa, senza ulteriori elementi, che il ricorrente sarebbe risultato aggiudicatario all’esito della riedizione della gara.
- La domanda di risarcimento per mancata aggiudicazione richiede almeno un principio di prova circa la concreta spettanza dell’aggiudicazione o una probabilità qualificata di conseguirla; la mera illegittimità della procedura non è sufficiente.
- In appello, il giudice può esaminare direttamente le deduzioni poste a fondamento della domanda di primo grado, purché restino rispettati i limiti del thema decidendum devoluto ai sensi dell’art. 104 c.p.a.
Come è indicizzato
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