Cassazione Civile, Ordinanza n. 23833/2026 del 22/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente ministeriale volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nella III Area funzionale, profilo UNEP, con decorrenza dall'1 gennaio 2009 ovvero, in subordine, dall'1 luglio 2019, con conseguente domanda di risarcimento del danno patrimoniale e da perdita di chance. In precedenza la Corte di cassazione, con ordinanza n. 20623/2025, aveva accolto il ricorso del Ministero e respinto nel merito la domanda del dipendente, ritenendo l'accordo sindacale del 26 aprile 2017 e l'art. 21-quater del d.l. n. 83 del 2015 di natura programmatica e non idonei a fondare un automatismo nello scorrimento delle graduatorie o una riqualificazione giudiziale. Il dipendente propone quindi ricorso per revocazione deducendo errore di fatto decisivo e non controverso: sostiene che la Corte non avrebbe considerato la sua qualità di candidato idoneo nella procedura di riqualificazione ex art. 21-quater, e che ciò avrebbe imposto l'applicazione dell'art. 6, lett. g), dell'Accordo sindacale del 26.4.2017, anziché dell'art. 5 richiamato nell'ordinanza. Il Ministero resiste con controricorso. La Corte rigetta l'impostazione del ricorrente osservando che la censura non denuncia un errore percettivo, ma mira in realtà a ottenere una diversa interpretazione delle norme e dell'accordo collettivo, cioè un errore di diritto non deducibile con revocazione.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ricorda che, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., la revocazione della sentenza di cassazione non consente di far valere errori di diritto o di giudizio, ma solo l'errore di fatto nei limiti tipici dell'istituto. Nel caso concreto, la Corte rileva che la precedente ordinanza aveva già preso in considerazione la posizione del ricorrente come idoneo non vincitore della procedura selettiva e aveva escluso che l'accordo sindacale e l'art. 21-quater potessero fondare un automatismo nell'inquadramento. La doglianza si risolve quindi in una richiesta di nuova valutazione giuridica della disciplina applicabile, incompatibile con il rimedio revocatorio. Il ricorrente è condannato alle spese e viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo nei limiti propri dell'istituto e non consente di trasformare il rimedio in un nuovo giudizio di legittimità.
L'errore revocatorio rilevante è l'errore di fatto, non l'errore di diritto, sostanziale o processuale, né l'errore di valutazione o di giudizio.
Dopo la riforma, la decisione in camera di consiglio è la regola, mentre l'udienza pubblica è riservata ai casi di particolare rilevanza della questione di diritto.
È il modulo ordinario di trattazione in camera di consiglio per la definizione dei ricorsi non destinati all'udienza pubblica.
art. 111 Cost.
La Corte richiama il quadro costituzionale per affermare che il legislatore può delimitare i motivi di revocazione senza violare la Costituzione, purché sia garantita la ricorribilità per violazione di legge nei casi previsti.
art. 21-quater del d.l. n. 83 del 2015, conv. con l. n. 132 del 2015
La norma, nel contesto esaminato, è qualificata come programmatica e non precettiva, quindi non idonea a fondare un diritto automatico all'inquadramento o allo scorrimento della graduatoria.
art. 6, lett. g), Accordo sindacale 26.4.2017
La disposizione invocata dal ricorrente viene considerata irrilevante ai fini dell'ammissibilità della revocazione, perché la doglianza mira a contestarne l'interpretazione giuridica.
art. 5, Accordo sindacale 26.4.2017
Era il riferimento utilizzato nell'ordinanza revocanda; la contestazione sulla corretta disposizione applicabile è qualificata come questione di diritto non deducibile con revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione non può essere usata per contestare l'interpretazione della norma o la valutazione giuridica compiuta dalla Corte: l'errore revocatorio deve essere un errore di fatto, meramente percettivo, decisivo e non controverso.
- Se la Corte ha già esaminato il fatto storico dedotto e la censura mira solo a ottenere una diversa qualificazione giuridica della fattispecie, il rimedio revocatorio è inammissibile perché si traduce in una duplicazione del giudizio di legittimità.
- Una disposizione o un accordo collettivo con contenuto programmatico non è di per sé idoneo a fondare un diritto automatico all'inquadramento o allo scorrimento della graduatoria senza i successivi adempimenti dell'amministrazione.
- L'idoneità in una procedura selettiva non equivale, da sola, al diritto all'assunzione o alla riqualificazione giudiziale quando la disciplina applicabile rinvia a procedure e condizioni ulteriori riservate all'amministrazione.
- Nel giudizio di revocazione contro una decisione di cassazione, l'errore di diritto eventualmente denunciato resta affidato ai rimedi ordinari del sistema delle impugnazioni, non al mezzo revocatorio.
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