Cassazione Penale, Ordinanza n. 04732/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso ha contestato, in sostanza, la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, sostenendo una lettura alternativa della condotta come resistenza passiva e criticando la testimonianza dell'operante aggredito con uno spintone. Ha inoltre censurato il trattamento sanzionatorio, ritenuto tuttavia dalla Corte di legittimità già contenuto quasi ai minimi ed adeguatamente motivato alla luce della gravità del fatto e dei precedenti dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di questioni di fatto e diretti a contestare la valutazione della prova testimoniale compiuta dai giudici di merito. Ha ritenuto inoltre generiche e aspecifiche le doglianze sul trattamento sanzionatorio, essendo la pena stata determinata quasi nei minimi ed essendo stata adeguatamente motivata in relazione alla gravità del fatto e ai precedenti del ricorrente. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si risolvano in una mera riproposizione di censure di fatto volte a sollecitare una nuova valutazione del contenuto della prova testimoniale.
- La deduzione di una ricostruzione alternativa dei fatti, se contrapposta alla motivazione dei giudici di merito senza evidenziare reali vizi di legittimità, non può essere scrutinata in cassazione.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando siano generiche o aspecifiche e la sentenza impugnata abbia già motivato la determinazione della pena richiamando gravità del fatto e precedenti dell'imputato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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