Ordinanza n. 4028/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. lavoro, n. 7752/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'amministrazione debitrice e del commissario ad acta nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. lavoro, n. 7752/2023
Esito
La controversia
La parte ricorrente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. lavoro, n. 7752/2023, ha chiesto la sostituzione del commissario ad acta nominato dal TAR con sentenza n. 3438 del 15 aprile 2025. L'istanza è motivata dall'inerzia del commissario, che non ha dato seguito alla richiesta di insediamento del 17 febbraio 2026, nonché dall'inerzia dell'amministrazione debitrice. Il TAR ha qualificato la richiesta come incidente di esecuzione e ha esaminato l'idoneità del reclamo previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a. a sottoporre al giudice dell'ottemperanza una situazione di stallo esecutivo derivante da omissioni sia dell'amministrazione sia del commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la richiesta configuri un incidente di esecuzione ex art. 114, comma 6, c.p.a., poiché il giudice dell'ottemperanza ha cognizione piena su tutte le questioni relative all'esecuzione del giudicato e su quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Tale ambito comprende anche le omissioni radicali che paralizzano l'esecuzione, benché non si tratti di contestazione di un atto positivo del commissario. Il reclamo è stato quindi ritenuto strumento idoneo a rappresentare lo stallo esecutivo e a sollecitare misure correttive o sostitutive. Poiché il reclamo deve essere notificato, il TAR ha assegnato alla ricorrente 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per notificare alla controparte costituita l'istanza di sostituzione del commissario ad acta e ulteriori 10 giorni per depositare la prova della notifica. La decisione sulla sostituzione è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026.
Norme richiamate
tutte le questioni relative all’ottemperanza; quelle inerenti agli atti del commissario ad acta
Il giudice dell'ottemperanza ha cognizione piena sulle questioni relative all'esecuzione del giudicato e su quelle inerenti agli atti del commissario ad acta; avverso tali atti le parti possono proporre reclamo, che deve essere notificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la cognizione del giudice dell'esecuzione comprende anche le omissioni dell'amministrazione debitrice e del commissario ad acta che determinino uno stallo nell'attuazione del giudicato, non soltanto gli atti positivi adottati dal commissario.
- Il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. è strumento idoneo a sottoporre al giudice dell'ottemperanza una situazione di paralisi esecutiva e a sollecitare l'adozione di misure correttive o sostitutive, compresa la sostituzione del commissario ad acta.
- L'istanza qualificabile come reclamo avverso il contegno del commissario ad acta deve essere notificata alla controparte costituita; il giudice può assegnare un termine per la notifica e un successivo termine per il deposito della relativa prova.
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