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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20012/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

In un procedimento per correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c., il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza e aveva condannato il richiedente alle spese. Il ricorrente ha censurato solo la regolazione delle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 287 c.p.c. e sostenendo che nel procedimento di correzione dell'errore materiale, per la sua natura amministrativa, non possa configurarsi soccombenza e quindi non possano essere liquidate spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Il caso nasceva dalla richiesta di emendare una sentenza di merito nella parte in cui aveva posto le spese a carico dell'attore, nonostante nel giudizio originario fosse stata chiesta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi anticipatario; il richiedente sosteneva di avere interesse alla correzione per evitare un esborso comprensivo di IVA e CPA verso gli eredi del difensore deceduto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali, avente natura sostanzialmente amministrativa e non incidente sull'assetto di interessi regolato dal provvedimento da correggere, non può essere disposta la liquidazione delle spese perché non è configurabile soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato senza rinvio limitatamente alla statuizione sulle spese; le spese del giudizio di cassazione sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato il parametro formale del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge

  • art. 91 c.p.c.

    la Corte ha escluso la possibilità di applicarlo nel procedimento di correzione degli errori materiali, perché manca una soccombenza in senso tecnico

  • art. 287 c.p.c.

    disciplinando la correzione degli errori materiali, il procedimento è stato qualificato come sostanzialmente amministrativo e non idoneo a regolare un contrasto di interessi tale da generare spese ex art. 91 c.p.c.

  • art. 288 c.p.c.

    richiamato, insieme all'art. 287 c.p.c., per il procedimento di correzione degli errori materiali

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato, insieme agli artt. 287 e 288 c.p.c., nel principio delle Sezioni Unite sul procedimento di correzione

  • Sez. U., sent. n. 29432 del 14/11/2024

    ha enunciato il principio decisivo: nel procedimento di correzione degli errori materiali non si liquidano spese perché non è configurabile soccombenza

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., la natura sostanzialmente amministrativa del rimedio esclude la configurabilità della soccombenza in senso tecnico.
  • Se manca una soccombenza processuale, non può operare la condanna alle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure quando il procedimento di correzione si svolga nel contraddittorio tra le parti.
  • Quando il giudice di merito liquida le spese in un procedimento di correzione dell'errore materiale, il provvedimento è cassabile limitatamente alla statuizione sulle spese, senza necessità di rinvio.
  • L'interesse ad agire in correzione non trasforma il rimedio amministrativo in un'azione ordinaria tipica né consente di applicare la disciplina delle spese propria del contenzioso di cognizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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