Sentenza del 03/02/2016 n. 2105 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva emesso avvisi di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, revocando le agevolazioni per la piccola proprietà contadina previste dalla legge n. 604/1954 sull’acquisto, avvenuto il 16 dicembre 2003, di terreni agricoli. La CTR del Piemonte aveva ritenuto che la destinazione di alcuni mappali e del fabbricato all’attività agrituristica, e la mancata coltivazione diretta di quei terreni, comportassero la decadenza. D.Z.C. ha proposto quattro motivi: violazione dell’art. 7 della legge n. 604/1954, poiché non aveva alienato i terreni e continuava a coltivare il fondo; vizio di motivazione sulla natura complementare dell’agriturismo; contestazione della necessità di impugnare davanti al giudice amministrativo il certificato dell’ispettorato agrario; applicabilità della disciplina sopravvenuta più favorevole introdotta dal D.L. n. 194/2009.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarato inammissibile il terzo perché la CTR aveva deciso autonomamente nel merito e non aveva subordinato il giudizio tributario al certificato dell’ispettorato, e assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese. Ha stabilito che l’attività agrituristica non determina automaticamente la perdita dell’agevolazione: occorre accertare in concreto se, nel quinquennio dall’acquisto, essa abbia interferito con la coltivazione diretta fino a farla cessare. La qualità di coltivatore diretto e l’accorpamento dei terreni erano stati riconosciuti; la controversia riguarda quindi la verifica fattuale dell’eventuale cessazione della coltivazione, non una incompatibilità astratta tra coltivazione e agriturismo.
Norme richiamate
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 2
Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 sono applicabili quando: 1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; 2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina
I presupposti dell’agevolazione attengono alla qualità di coltivatore diretto dell’acquirente e all’idoneità dei terreni alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina. La decisione considera rilevanti la qualità del contribuente e l’accorpamento funzionale dei fondi.
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 7, comma 1
Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente.
La decadenza nel quinquennio ricorre per alienazione volontaria o per cessazione effettiva della coltivazione diretta. L’esercizio di un’attività agrituristica non basta, di per sé, a integrare la cessazione: il giudice deve verificare in concreto se essa abbia impedito o fatto cessare la coltivazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
spetta al giudice tributario conoscere incidentalmente della legittimità dell'atto amministrativo in questione (derivandogli tale potere dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, oltre che dal principio generale dell'ordinamento di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E); e - dall'altro - che rientra indubitabilmente nell'ambito di tale cognizione incidentale il potere/dovere di accertare direttamente la titolarità, da parte del contribuente, dei requisiti per godere delle agevolazioni in esame.
Nel giudizio contro l’atto impositivo, il giudice tributario può valutare incidentalmente l’atto amministrativo e accertare direttamente se il contribuente possieda i requisiti per l’agevolazione; il certificato dell’ispettorato agrario non vincola in modo preclusivo tale accertamento.
Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, art. 5
spetta al giudice tributario conoscere incidentalmente della legittimità dell'atto amministrativo in questione (derivandogli tale potere dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, oltre che dal principio generale dell'ordinamento di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E); e - dall'altro - che rientra indubitabilmente nell'ambito di tale cognizione incidentale il potere/dovere di accertare direttamente la titolarità, da parte del contribuente, dei requisiti per godere delle agevolazioni in esame.
La norma concorre a fondare il potere del giudice tributario di valutare incidentalmente la legittimità dell’atto amministrativo presupposto, senza che sia necessaria una previa impugnazione autonoma davanti al giudice amministrativo.
Legge 26 febbraio 1985, n. 730, art. 2
l'attività di ricezione ed ospitalità nell'azienda agricola deve necessariamente porsi "in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali"; fermo restando che "lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati".
L’attività agrituristica è connessa e complementare a quella agricola e non comporta, per sua natura, una distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici. La sua compatibilità con l’agevolazione va valutata in relazione alle concrete modalità di esercizio e all’effettiva prosecuzione della coltivazione diretta.
Legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 12
La decisione richiama la definizione di coltivatore diretto desunta dalla legislazione in materia: la forza lavorativa del coltivatore e della famiglia deve essere almeno un terzo di quella necessaria alle normali esigenze di coltivazione. Non è richiesta l’esclusività o la prevalenza della coltivazione rispetto ad altre attività, salvo che queste ne impediscano concretamente l’esercizio.
Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 6
La definizione di coltivatore diretto non impone che l’attività agricola sia esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività; rileva la consistenza della forza lavoro familiare rispetto alle necessità di coltivazione e l’effettiva conduzione del fondo.
Legge 26 maggio 1965, n. 590, art. 31
Ai fini della qualità di coltivatore diretto, la forza lavoro del coltivatore e della sua famiglia deve rappresentare almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione. La legge non prescrive l’esclusività o la prevalenza dell’attività agricola; un’attività concorrente rileva soltanto se ne impedisce in concreto l’esercizio.
Massime di principio
- La destinazione di parte dei terreni o dei fabbricati ad agriturismo non determina automaticamente la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina: occorre provare che, nel periodo previsto dalla legge, l’attività abbia concretamente fatto cessare la coltivazione diretta.
- Il coltivatore diretto può svolgere anche attività diverse da quella agricola senza perdere per ciò solo l’agevolazione. La loro rilevanza dipende dall’accertamento concreto della compatibilità con la conduzione del fondo, non dalla mera esistenza o prevalenza di tali attività.
- Il giudice tributario, nel decidere sull’impugnazione dell’atto impositivo, può accertare direttamente i requisiti dell’agevolazione e valutare incidentalmente l’atto dell’ispettorato agrario; il certificato non preclude l’esame giudiziale della situazione concreta.
- La decadenza prevista dall’art. 7 della legge n. 604/1954 va riferita a una reale cessazione della coltivazione diretta nel quinquennio, o all’alienazione volontaria del fondo o dei diritti acquistati; non basta una diversa destinazione di alcuni mappali considerata isolatamente.
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