Ordinanza n. 797/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del verbale del 26 febbraio 2026, n. -OMISSIS-, di correzione della prova scritta, redatto dalla Sottocommissione XV per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, relativo all’elaborato di cui alla busta n. 515 redatto dal ricorrente in data 11 dicembre 2025, con il quale è stata attribuita la votazione insufficiente di 15/30 e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, col quale si è negato al ricorrente l’ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione, per la sessione 2025, alla professione di avvocato, ivi espressamente compresa la comunicazione n. -OMISSIS- del 31 marzo 2026, pubblicata sul portale web del Ministero della Giustizia, con la quale è stata resa nota al ricorrente la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione per la sessione 2025, come conseguenza del predetto punteggio, fatta propria dalla Corte d’Appello di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione della prova scritta con attribuzione di 15/30 e conseguente non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale con cui la Sottocommissione XV presso una Corte d'appello ha corretto il suo elaborato scritto, relativo alla sessione 2025 dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, attribuendo il punteggio insufficiente di 15/30. Sono stati impugnati anche gli atti connessi e la comunicazione della non ammissione alla prova orale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione cautelare riguardava la manifesta erroneità del giudizio espresso mediante punteggio numerico, in relazione alla natura dell'elaborato, che il ricorrente riteneva idoneo mentre il Collegio, a un primo esame, ha ritenuto non realmente strutturato come atto processuale, limitandosi all'esposizione degli istituti rilevanti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo esame, non ha ravvisato elementi idonei a dimostrare la manifesta erroneità della valutazione numerica, osservando che l'elaborato appariva risolversi nell'esposizione degli istituti rilevanti senza essere effettivamente strutturato come atto processuale. Ha quindi ritenuto insussistente un'evidenza sufficiente del fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla materia.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la misura è stata negata per l'assenza di un fumus boni iuris sufficientemente evidente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base della tutela delle generalità del ricorrente mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'esito di una prova selettiva presuppone la presenza di elementi idonei a dimostrare, almeno a un primo esame, la manifesta erroneità della valutazione contestata; in mancanza di tale evidenza, difetta il fumus boni iuris.
- La valutazione numerica di un elaborato può non apparire manifestamente erronea quando, secondo una valutazione sommaria, lo scritto espone gli istituti giuridici rilevanti ma non risulta concretamente strutturato secondo la tipologia di atto processuale richiesta dalla prova.
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