Cassazione Civile, Ordinanza n. 24827/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato il merito del motivo di ricorso, perché ha rilevato un vizio nella notificazione del ricorso per cassazione all'intimato contumace in appello. Ha quindi dichiarato la notificazione nulla e ha ordinato la rinnovazione della stessa nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, disponendo il rinvio a nuovo ruolo della causa.
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un ingegnere aveva convenuto in giudizio una società chiedendo il pagamento del compenso per l'attività svolta di stima e liquidazione dei danni subiti da una struttura turistica di proprietà della convenuta; il tribunale aveva accolto la domanda. La società aveva proposto appello, ma la corte territoriale lo aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando la declaratoria di inammissibilità dell'appello come non conforme alla realtà. Prima di esaminare tale censura, la Corte di cassazione ha verificato la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'intimato, rilevando che questi era rimasto contumace in appello e che la notificazione del ricorso per cassazione a suo carico era nulla, perché eseguita a mezzo posta ma senza risultanza dell'invio dell'avviso di giacenza a seguito di irreperibilità del destinatario; pertanto la Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.
Norme richiamate
richiamato come parametro per la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, oggetto di censura da parte della ricorrente
richiamata come disciplina della notificazione degli atti a mezzo posta
richiamato per la disciplina dell'ipotesi di irreperibilità del destinatario nella notificazione postale
art. 40 del d.P.R. n. 655 del 1982
citato in giurisprudenza come base dell'obbligo di rinnovazione della notificazione quando sia mancato l'invio dell'avviso di giacenza
applicato per disporre la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso
art. 40 d.P.R. n. 655 del 1982
richiamato in una massima giurisprudenziale sulla rinnovazione della notificazione in caso di mancato avviso di giacenza
Massime di principio
- Quando il destinatario del ricorso per cassazione è rimasto contumace nel giudizio di merito, la notificazione dell'impugnazione deve essere eseguita personalmente nei suoi confronti.
- La notificazione a mezzo posta è nulla, e non inesistente, se in caso di irreperibilità del destinatario non risulta spedito l'avviso di giacenza del piego.
- La nullità della notificazione del ricorso per cassazione impone al giudice, in assenza di sanatoria per costituzione dell'intimato, di ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
- In presenza di un avviso di ricevimento potenzialmente contraddittorio, il giudice deve privilegiare la soluzione che preservi il diritto di azione, qualificando il vizio come nullità sanabile della notificazione e non come inesistenza.
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