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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2839/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia presentata dal ricorrente il 13/10/2022, intervenuta dopo la revoca del titolo custodiale. Per tale motivo il ricorso non è stato esaminato nel merito e il ricorrente non è stato condannato alle spese del procedimento, non potendosi considerare soccombente a causa della natura della rinuncia. Decisione resa in Roma il 13 ottobre 2022.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente, ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina acquistata da Molfetta Paride). Il ricorrente ha articolato quattro motivi di ricorso in Cassazione contro la conferma dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La norma incrimina la detenzione e la cessione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope; nel caso di specie è stata evocata per qualificare gli addebiti di detenzione e cessione di cocaina contestati al ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso rende il procedimento in Cassazione privo di interesse quando viene meno l'oggetto della impugnazione (ad es. per revoca della misura cautelare), determinando l'inammissibilità del ricorso senza che ciò implichi automaticamente una condanna alle spese a carico del rinunciante.
  • Se la misura cautelare impugnata viene revocata prima o durante il giudizio di legittimità, il ricorrente può valutare la rinuncia al ricorso: ciò evita il proseguimento di un processo ormai privo di utilità ma può anche impedire una pronuncia sul merito che potrebbe essere utile per altri profili processuali o sostanziali.
  • La rinuncia non equivale a una pronuncia di soccombenza; il giudice valuta l'eventuale condanna alle spese tenendo conto delle cause della rinuncia e dell'assenza di interesse del ricorso.
  • In situazioni analoghe è utile valutare tempestivamente la revoca del titolo custodiale e la convenienza a proseguire l'impugnazione (per ottenere una declaratoria di illegittimità) oppure a rinunciare per chiudere rapidamente la controversia evitando oneri procedurali non necessari.

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