Ordinanza n. 9329/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, individuando quale giudice competente il TAR Veneto, sede di Venezia, poiché la sentenza da ottemperare è stata emessa dal Tribunale Ordinario di Venezia. Ha precisato che la causa può essere riassunta dinanzi al TAR competente entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: ricorso per l'ottemperanza a una sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia, sezione Immigrazione, passata in giudicato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lazio per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia, sezione Immigrazione, n. 3760/2025, pubblicata il 21 luglio 2025 e passata in giudicato. Il TAR ha rilevato d'ufficio che, trattandosi di giudizio di ottemperanza, la competenza è funzionalmente inderogabile e che, nei casi di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.
Norme richiamate
nei casi di cui all’art. 112 co. 2 lett. c … il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza
Per l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale presupposto normativo del criterio di competenza territoriale funzionale applicato dal giudice.
Consente la riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato come competente entro il termine previsto dalla legge, indicato nell'ordinanza in 30 giorni dalla comunicazione.
Massime di principio
- Nei giudizi di ottemperanza la competenza è funzionalmente inderogabile e il TAR che si ritiene incompetente deve dichiararlo con ordinanza collegiale.
- Quando si chiede l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la sentenza.
- La dichiarazione di incompetenza nel giudizio di ottemperanza non impedisce la prosecuzione della causa mediante riassunzione davanti al TAR indicato come competente entro il termine previsto dall'art. 15 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
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