Cassazione Penale, Ordinanza n. 36785/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità dell'unico motivo, privo di indicazioni specifiche idonee a dimostrare che l'appello contro la sentenza di primo grado fosse assistito da adeguata specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso l'ordinanza del 13/09/2024 della Corte d'appello di Lecce. L'unico motivo deduceva l'erroneità della motivazione che aveva fondato la declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo in sostanza che l'appello avverso la sentenza di primo grado sarebbe stato invece corredato da adeguata specificità. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo esso stesso generico, perché non indicava quali elementi concreti consentissero di affermare la specificità dell'atto di appello.
Norme richiamate
richiamato implicitamente in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, fondata sulla genericità del motivo di ricorso
applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello deve contenere censure specifiche e puntuali: non è sufficiente limitarsi ad affermare, in modo assertivo, che l'appello era munito di adeguata specificità.
- Quando il motivo di ricorso si limita a contestare la motivazione della dichiarazione di inammissibilità senza indicare gli elementi concreti posti a base della pretesa specificità dell'atto di appello, il motivo è a sua volta generico e il ricorso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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