Sentenza n. 4124/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/N2 “scienze dell’esercizio fisico e dello sport”, pubblicato sul sito istituzionale del ministero e conosciuto dal candidato in data 12 novembre 2024, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non; - del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione; - del verbale n. 1 del 5 febbraio 2024 della commissione nella parte in cui fissa e determina le modalità ed i criteri di valutazione; - dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda del ricorrente; - del bando di concorso D.R. 1796 del 27 ottobre 2023 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.R. 589 del 8.08.2018 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. 120 del 7 giugno 2016 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. 249 del 4 ottobre 2000 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. 855 del 30 ottobre 2015 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. 639 del 2 maggio 2024 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente e comunque depositati nell’indice degli atti e da intendersi parte integrante del presente atto ed epigrafe.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/N2, unitamente ai giudizi individuali e collegiale, ai verbali della commissione e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato aveva presentato domanda per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 06/N2. La Commissione aveva riconosciuto il superamento di tutti i valori-soglia e il possesso di cinque titoli tra quelli selezionati, ma aveva espresso giudizio di non idoneità ritenendo che soltanto alcune delle dodici pubblicazioni fossero coerenti con il settore concorsuale. Le restanti pubblicazioni erano state ricondotte a temi relativi al consumo di tabacco e alle dipendenze, senza collegamento con la performance fisica o sportiva. Il ricorrente ha dedotto violazione della disciplina sull'abilitazione scientifica nazionale ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo che le pubblicazioni riguardassero atleti, performance, fisiologia dell'esercizio, doping o controllo motorio; difetto e apparenza della motivazione, anche per la sostanziale identità dei giudizi individuali; erronea applicazione della declaratoria del settore 06/N2, comprensiva anche di profili biochimici, fisiologici, psicologici e clinici della performance; nonché lesione del legittimo affidamento derivante dalla modifica della declaratoria del settore operata dal D.M. 639/2024 durante la finestra di presentazione delle domande. Il Ministero ha chiesto il rigetto, richiamando la discrezionalità tecnica della Commissione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni. Il Collegio ha riconosciuto che la Commissione dispone di discrezionalità tecnica nella valutazione della maturità scientifica, ma tale discrezionalità è delimitata dall'oggetto e dai criteri stabiliti dalla normativa. In particolare, i criteri dell'art. 4, comma 1, del D.M. 120/2016 per la valutazione delle pubblicazioni sono cumulativi e devono essere tutti esaminati: coerenza tematica, apporto individuale, qualità, originalità, rigore metodologico, carattere innovativo, collocazione editoriale, consistenza e continuità della produzione, nonché rilevanza nel settore concorsuale. La motivazione impugnata è stata ritenuta carente perché non indicava analiticamente quali pubblicazioni fossero coerenti e quali non lo fossero, non illustrava il contenuto dei singoli lavori e ometteva ogni valutazione su parametri quali rigore metodologico, qualità, carattere innovativo e rilevanza. Le formule utilizzate sono state giudicate generiche, stereotipate ed ermetiche, non idonee a rendere comprensibile il giudizio di valore. Anche i giudizi individuali erano privi di adeguati riferimenti alle pubblicazioni e utilizzavano solo parzialmente i criteri normativi. Il giudice ha quindi annullato in parte qua il giudizio di non idoneità e ha ordinato al Ministero di procedere, tramite una Commissione in diversa composizione, al riesame entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza: 30 giorni per la nomina della nuova Commissione e 60 per il nuovo giudizio. Le valutazioni già favorevoli sui titoli devono essere mantenute, mentre la rivalutazione deve riguardare esclusivamente le pubblicazioni, alla luce dei rilievi della sentenza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
La Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati.
La valutazione della qualificazione scientifica deve essere motivata e deve rispettare l'oggetto e i criteri normativamente stabiliti per la prima e la seconda fascia.
La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche [...] secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica [...] d) la collocazione editoriale [...] e) il numero e il tipo delle pubblicazioni [...] nonché la continuità [...] f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale.
I criteri di valutazione delle pubblicazioni sono cumulativi e devono essere tutti considerati nella formazione del giudizio globale; la Commissione deve fornire una motivazione analitica e critica riferita alle pubblicazioni esaminate.
art. 5, comma 2, D.M. 120/2016
La Commissione, nella seduta di insediamento sceglie [...] almeno sei titoli [...] e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
La Commissione deve individuare i titoli e i relativi criteri di valutazione secondo la specificità del settore concorsuale.
L'abilitazione è attribuita sulla base dei giudizi individuali e collegiale, del positivo accertamento dell'impatto della produzione scientifica, del possesso dei titoli richiesti e della valutazione positiva delle pubblicazioni secondo i criteri regolamentari.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
In presenza dell'annullamento del giudizio, il giudice può disporre la riedizione del potere mediante riesame da parte dell'amministrazione, anche con una Commissione in diversa composizione, impartendo prescrizioni conformative.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale la discrezionalità tecnica della Commissione nella valutazione della maturità scientifica è delimitata dall'oggetto dell'accertamento e dai criteri fissati dalla disciplina normativa.
- I criteri previsti dall'art. 4, comma 1, del D.M. 120/2016 per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono cumulativi e devono essere tutti esaminati e concorrere alla valutazione complessiva; la Commissione non può fondare il giudizio sull'abilitazione considerando soltanto alcuni di essi.
- Il giudizio di non abilitazione deve contenere una motivazione chiara, completa, ancorché sintetica, riferita alle pubblicazioni concretamente esaminate, con indicazione delle ragioni per cui esse risultano o non risultano coerenti con il settore concorsuale e con valutazione degli ulteriori parametri normativi, tra cui qualità, originalità, rigore metodologico, carattere innovativo e rilevanza.
- Formule generiche, stereotipate o ermetiche, non collegate al contenuto delle pubblicazioni e non idonee a rendere comprensibile il percorso valutativo della Commissione, integrano un difetto di motivazione del giudizio di abilitazione scientifica.
- Quando il giudizio di non abilitazione è annullato per carenza della valutazione delle pubblicazioni, il riesame può essere disposto da una Commissione in diversa composizione, mantenendo ferme le valutazioni già favorevoli sui titoli e limitando la riedizione del potere alla rivalutazione delle pubblicazioni secondo i rilievi conformativi del giudice.
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