Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26532/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma quindi la sentenza di merito, senza rivalutazione del giudizio di responsabilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Deduceva un unico motivo, denunciando vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo generico e assertivo, senza indicare con precisione quali specifiche censure già svolte in appello sarebbero state trascurate dal giudice territoriale. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva una diversa lettura del compendio probatorio, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata né spiegare in che senso essa fosse carente o illogica.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre vizi motivazionali o violazioni di legge in termini generici, senza indicare specificamente le censure già proposte in appello e senza spiegare perché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata.
  • Il ricorso per cassazione deve mantenere una correlazione effettiva tra le ragioni della decisione di merito e le doglianze formulate: non è sufficiente proporre una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
  • Non può essere scrutinato nel merito il ricorso che ignori o prescinda dalle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, poiché ciò impedisce di verificare la decisività e la pertinenza delle censure.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.