Cassazione Penale, Ordinanza n. 34876/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi in parte generici e meramente reiterativi di doglianze già disattese in appello, e in parte manifestamente infondati perché diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova preclusa in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria. Con il primo motivo ha lamentato violazione di legge per il mancato riqualificazione del fatto nella diversa fattispecie di tentato furto ex artt. 56 e 624 c.p., sostenendo in sostanza che la decisione di merito avesse erroneamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa e che, correttamente valutate le prove, il fatto dovesse essere sussunto in una figura meno grave. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla stessa questione, censurando la mancata riqualificazione del reato. La Corte ha rilevato che entrambe le doglianze, già prospettate in appello, si risolvevano in una richiesta di diversa lettura del materiale probatorio e di una nuova valutazione di attendibilità e rilevanza delle dichiarazioni della persona offesa, quindi in censure non consentite in sede di legittimità; inoltre il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e aspecifico, perché non si confrontava con le ragioni di fatto e di diritto poste dalla Corte territoriale a fondamento della configurabilità della rapina impropria e dell'esclusione del tentato furto.
Norme richiamate
Richiamati dal ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto in tentato furto; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, potesse applicarsi tale fattispecie in luogo della rapina impropria ritenuta dai giudici di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino esclusivamente a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una nuova lettura delle dichiarazioni testimoniali o della persona offesa.
- Il motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta in modo effettivo con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni già dedotte e disattese nei gradi di merito.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in un reato meno grave non può fondarsi su una mera contestazione dell'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito, se questi hanno già motivatamente ravvisato tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ritenuta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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