Cassazione Civile, Ordinanza n. 34994/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio un notaio chiedendo la declaratoria di nullità di un atto di compravendita immobiliare e il risarcimento dei danni, lamentando che il professionista non avesse svolto le verifiche catastali e sulle trascrizioni pregiudizievoli relative ai beni acquistati. Il tribunale aveva riconosciuto una responsabilità del notaio e aveva liquidato il danno in relazione a somme pagate per l’acquisto; in appello, la Corte territoriale aveva confermato la responsabilità contrattuale del notaio ma aveva ridotto il risarcimento a euro 80.000,00, ritenendo provato solo il versamento della caparra, e aveva dichiarato inammissibile l’appello incidentale della società acquirente. La compagnia assicuratrice del notaio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione degli artt. 329, 342, 346, 347 e 112 c.p.c., sostenendo che l’appello del notaio riguardava solo la somma di euro 125.000,00 e non anche la posta di euro 80.000,00 già versata prima del rogito; secondo, violazione delle norme sul nesso causale, deducendo che la somma di euro 80.000,00 era stata corrisposta prima dell’intervento notarile e quindi il relativo pregiudizio non poteva essere imputato al professionista.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva pronunciato sulla risarcibilità di euro 80.000,00, somma corrisposta a titolo di caparra prima del rogito, benché tale posta non fosse stata ritualmente devoluta al suo esame: l’appello del notaio investiva infatti solo la condanna relativa ai pagamenti di euro 125.000,00, mentre nessuna specifica impugnazione della società acquirente era stata proposta sul mancato riconoscimento dei soli 80.000,00. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per sostenere i limiti dell'effetto devolutivo e della formazione del giudicato interno sulle questioni non impugnate
richiamato in relazione ai requisiti di specificità dei motivi di appello
richiamato per il tema delle domande ed eccezioni non riproposte in appello
richiamato in tema di costituzione e svolgimento del giudizio di appello
la Corte ha censurato la decisione d'appello per aver pronunciato oltre i limiti della domanda/impugnazione, incorrendo in ultrapetizione
la nullità della sentenza è stata dedotta come vizio processuale denunciabile in cassazione
invocato per la censura relativa alla violazione delle norme sul nesso causale
Massime di principio
- In appello il giudice non può pronunciarsi su una posta di danno o su un capo di decisione che non sia stato ritualmente devoluto con specifica impugnazione o riproposizione delle parti interessate; una decisione resa oltre tali limiti integra ultrapetizione e nullità ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
- L'effetto devolutivo dell'appello delimita il thema decidendum del giudice di secondo grado: se il gravame investe solo una determinata voce risarcitoria, la Corte non può estendere la pronuncia ad altra autonoma voce rimasta estranea all'impugnazione.
- Quando il danno è anteriore all'intervento del professionista, la sua risarcibilità richiede comunque che la posta risarcitoria sia stata validamente portata al giudizio di merito e che il relativo nesso causale sia coerentemente dedotto rispetto alla condotta contestata.
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