Cassazione Penale, Ordinanza n. 04503/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per omicidi colposi e lesioni colpose stradali è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in conformità con i giudici di merito, di plurimi omicidi colposi e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale. I motivi dedotti erano due: (1) mancata assunzione di una prova decisiva, poiché la difesa lamentava che la Corte territoriale non avesse disposto una perizia sulla dinamica del sinistro; (2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la rinnovazione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. ha carattere eccezionale e può essere disposta solo se il giudice la ritenga indispensabile ai fini della decisione, non potendo decidere allo stato degli atti; nel caso concreto la dinamica del sinistro risultava già pacificamente accertata sulla base delle prove raccolte e la scelta di non disporre la perizia era motivata e non censurabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato giudicato del tutto generico e privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La rinnovazione dibattimentale è istituto eccezionale e può essere disposto solo quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini della decisione; la motivazione specifica è richiesta soprattutto quando la rinnovazione venga effettivamente disposta.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha natura eccezionale e non è dovuta automaticamente in presenza di una richiesta di parte; il giudice può negarla quando ritenga che gli atti consentano già una decisione completa e affidabile.
- La mancata ammissione di una perizia sulla dinamica del sinistro non integra vizio censurabile in cassazione se la ricostruzione fattuale sia già stata puntualmente accertata sulla base del compendio probatorio e la motivazione sul punto risulti congrua.
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti ad affermazioni generiche, senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito della ricostruzione probatoria se la decisione impugnata è sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
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