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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12525/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano, della responsabilità penale del Guastini in qualità di amministratore della Dorland s.r.l. (dichiarata fallita il 9 dicembre 2010) per: (1) bancarotta fraudolenta impropria — la difesa contestava la qualificazione dolosa, deducendo l'esistenza di cospicui versamenti fino al 2006, l'origine dei debiti riferibile a condotte fraudolente del socio di maggioranza, una crisi di liquidità determinata dal fallimento di debitori e l'impegno economico del Guastini, sicché la condotta sarebbe riconducibile a mera imprudenza e non a un programma fraudolento; (2) bancarotta fraudolenta documentale — la difesa sosteneva che le scritture contabili erano state depositate in luogo diverso per necessità al cessare dell'attività e che il cambio di residenza (comunicato all'Agenzia delle Entrate) spiegava la presunta "irreperibilità", contestando dunque il dolo specifico relativo alla sottrazione/occultamento dei libri e scritture.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi sollevati fossero, in realtà, richieste di riconsiderazione del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e quindi non idonee a fondare una censura di legittimità: è stato richiamato l'accertamento giudiziale di un debito tributario ammesso al passivo di oltre 5 milioni di euro e l'integrale inadempimento delle obbligazioni tributarie a partire almeno dal 2006; la Corte ha inoltre ritenuto provata l'omissione delle scritture contabili (alcuni bilanci e scritture prodotti solo in dibattimento dopo la chiusura della procedura) e la strumentalità dell'omissione rispetto all'occultamento della reale situazione economica e dei cespiti. Ha confermato che, ai fini del reato di bancarotta impropria, non è richiesta la volontà diretta dell'evento fallimentare ma la consapevolezza e volontà dell'azione lesiva e la prevedibilità astratta dell'evento; ha ritenuto inoltre irrilevante l'affermazione di non conoscenza del fallimento alla luce della pubblicità legale della procedura. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la condanna di merito è sostanzialmente confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41 cod. pen.

    Richiamata per il principio del concorso causale: la preesistenza di una causa efficiente di dissesto non interrompe il nesso di causalità tra un'operazione dolosa successiva e il fallimento; quindi l'aggravamento di un dissesto già in atto può integrare la bancarotta fraudolenta

  • art. 17 I. fall.

    Richiamato per affermare la pubblicità legale della sentenza dichiarativa di fallimento: la conoscenza del fallimento da parte dell'amministratore viene ritenuta incompatibile con la tesi di ignoranza invocata dal ricorrente

  • art. 15 I. fall.

    Richiamato insieme all'art. 17 per sottolineare le forme di pubblicità e gli obblighi informativi della fase prefallimentare, rendendo implausibile la "irreperibilità" invocata dall'imputato

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione probatoria: i motivi che si risolvono in una nuova lettura degli stessi elementi di fatto sono inammissibili
  • La configurabilità della bancarotta fraudolenta impropria può fondarsi sulla sistematicità e la prolungata omissione degli obblighi tributari e previdenziali; non è necessario provare la volontà diretta del fallimento, ma la consapevolezza e la volontà dell'azione lesiva e la prevedibilità dell'evento dissesto
  • La presenza di debiti tributari giudizialmente accertati e l'assenza di iniziative amministrative o ricorsi tributari per contestarne la quantificazione costituiscono elementi rilevanti a sostegno della colpevolezza dell'amministratore
  • L'omissione, la sottrazione o la distruzione delle scritture contabili, nonché la produzione tardiva di documenti solo in fase dibattimentale, sono valutate come indizi forti di occultamento doloso e di frode ai creditori
  • La prova che la documentazione sia stata depositata altrove o che l'imprenditore abbia cambiato residenza deve essere chiara e compatibile con gli obblighi di pubblicità del fallimento: invocare la 'tempestiva comunicazione' della nuova residenza non è di per sé sufficiente a escludere responsabilità se mancano elementi concreti che giustifichino l'irreperibilità o il deposito corretto delle scritture
  • La buona fede o l'impegno economico dell'amministratore non escludono automaticamente il dolo se sussiste la prevedibilità dell'evento di dissesto e la violazione sistematica dei doveri gestori
  • Per chi gestisce società in crisi: mantenere tracciabilità contabile, conservare e consegnare tempestivamente le scritture, contestare formalmente e documentare eventuali contestazioni tributarie sono misure fondamentali per difendersi da accuse di bancarotta fraudolenta

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