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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28052/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per effetto dell'inammissibilità, ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la sua istanza di rescissione del giudicato o, in subordine, di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza del Tribunale. La Cassazione rileva che il ricorso non scalfisce le argomentazioni della Corte territoriale, fondate sulla circostanza che l'imputato non era stato giudicato in assenza e sulla conseguente insussistenza dei presupposti richiesti per entrambe le domande processuali. Il ricorso viene ritenuto inammissibile perché i motivi dedotti sono manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità; inoltre, la Corte richiama la conformità di tale valutazione a una precedente decisione resa in analoga iniziativa dello stesso ricorrente e l'irrilevanza, ai fini della soluzione, della sentenza delle Sezioni Unite n. 13808 del 24 ottobre 2024, dep. 2025, richiamata nel secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 629-bis c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma l'istanza riguarda la rescissione del giudicato; il provvedimento conferma l'assenza dei presupposti per accedere a tale rimedio

  • art. 175 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma l'istanza riguarda anche la restituzione nel termine per impugnare; la Corte esclude i relativi presupposti

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e si limita a riproporre censure già disattese, senza incrinare le puntuali valutazioni di merito.
  • La rescissione del giudicato e la restituzione nel termine per impugnare richiedono la sussistenza dei rispettivi presupposti processuali; se il giudice di merito accerta la loro mancanza, la censura in cassazione deve aggredire specificamente tale accertamento, altrimenti è manifestamente infondata.
  • Quando il ricorrente non è stato giudicato in assenza, la mera contestazione della decisione reiettiva non è sufficiente a fondare la rescissione del giudicato o la restituzione del termine.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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