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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10697/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Un detenuto, condannato per reati ostativi ex art. 4-bis ord. pen., aveva chiesto l'applicazione di misure alternative alla detenzione. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza perché non erano stati allegati elementi utili a dimostrare l'impossibilità o inesigibilità della collaborazione e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Con il ricorso per cassazione la difesa non ha realmente contestato questa ratio, ma ha cercato di integrare in sede di legittimità gli elementi mancanti, in modo peraltro generico. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché nel giudizio di legittimità il thema decidendum resta delimitato dagli elementi sottoposti al giudice del provvedimento impugnato, e non può essere ampliato con nuove allegazioni.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen.

    Richiamato come base del regime ostativo che impone, per l'accesso a misure alternative, la dimostrazione delle condizioni di impossibilità o inesigibilità della collaborazione e dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

  • Cassa delle ammende

    Indicata come beneficiaria della somma di euro 3.000 posta a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l'istanza di benefici o misure alternative per condannati a reati ostativi è dichiarata inammissibile per difetto di allegazioni sull'impossibilità o inesigibilità della collaborazione, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con tale ratio decisoria.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito colmare per la prima volta lacune istruttorie o allegatorie dell'istanza originaria mediante nuove deduzioni difensive: il controllo della Cassazione resta circoscritto agli elementi già sottoposti al giudice del provvedimento impugnato.
  • La genericità delle deduzioni formulate in ricorso, specie se dirette solo a integrare ex post gli elementi mancanti, non è idonea a scalfire una declaratoria di inammissibilità fondata sulla mancanza dell'allegazione richiesta dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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