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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25683/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, rilevando il difetto di abilitazione del difensore al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Como del 24/01/2025. L'atto era stato qualificato come appello, ma è stato poi convertito in ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Milano con ordinanza del 2 aprile 2026, poiché la sentenza di primo grado aveva irrogato la sola pena di 1.000 euro di ammenda ed era quindi inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. Il ricorso è stato però dichiarato inammissibile perché proposto dal difensore di fiducia che non risultava iscritto all'albo speciale dei cassazionisti, come da certificazione agli atti. Non emergono ulteriori motivi di merito esaminati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    La sentenza di primo grado che applica la sola pena pecuniaria indicata è inappellabile; perciò l'impugnazione non poteva essere proposta come appello ed è stata convertita in ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non va applicata solo quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'impugnazione avverso una sentenza che applica una sola pena pecuniaria deve essere incanalata nei rimedi corretti, poiché la sentenza è inappellabile nei casi previsti dall'art. 593, comma 3, c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione proposto dal difensore privo di iscrizione all'albo speciale dei cassazionisti è inammissibile per difetto di valida abilitazione processuale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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