Cassazione Penale, Sentenza n. 27145/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP di Napoli che, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione ex art. 671 c.p.p. e rideterminato la pena complessiva a sette anni e cinque mesi, sostenendo che la competenza a decidere sull'istanza spettasse invece alla Corte d'appello di Napoli in quanto l'ultima sentenza passata in giudicato (Corte d'appello 11/03/2022) aveva riformato la decisione di primo grado mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p., con effetti che il Procuratore riteneva di natura sostanziale tale da trasferire la competenza esecutiva all'appello ai sensi dell'art. 665 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la riforma operata dalla Corte d'appello l'11/03/2022 sia stata limitata "quoad poenam" (soltanto in tema di pena) in conseguenza della rinuncia dell'imputato ai motivi di appello e quindi la competenza in materia esecutiva resta attribuita al giudice di primo grado (GIP) e non alla Corte d'appello. La Corte ha richiamato precedenti (Sez.1 n.18874/2020 e Sez.1 n.5473/2003) che stabiliscono che, nel caso di patteggiamento in appello che riforma la sentenza solo quanto alla pena, la competenza "in executivis" è del giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d'appello se l'accordo ha avuto effetti sostanziali quali il riconoscimento di attenuanti, l'esclusione di aggravanti, la modifica del giudizio di comparazione o l'applicazione della continuazione tra più reati.
Norme richiamate
Norma richiamata come base per l'istanza di riconoscimento della continuazione; la Corte ha deciso che tale istanza è spettante al giudice dell'esecuzione competente, individuato secondo i principi di competenza in materia esecutiva
Disposizione sul patteggiamento in appello; nel caso esaminato il concordato in appello ha avuto effetti limitati "quoad poenam", rilevanti per l'individuazione della competenza in executivis
Richiamato nel ragionamento sul trasferimento di competenza in executivis: la competenza si individua in relazione alla natura della riforma operata in appello (se solo quoad poenam la competenza resta al giudice di primo grado, altrimenti spetta al giudice d'appello)
Sez. 1, n. 18874 del 15/06/2020 (Napulsi, Rv. 279189 - 01)
"In tema di esecuzione, nel caso di patteggiamento della pena in appello che abbia condotto ad una riforma della sentenza di primo grado esclusivamente \"quoad poenam\", la competenza \"in executivis\" spetta al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d'appello quando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o escluse circostanze aggravanti ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati"
Precedente chiarisce il criterio distintivo per l'individuazione del giudice dell'esecuzione nei casi di patteggiamento in appello
Sez. 1, n. 5473 del 23/01/2003 (Piroscia, Rv. 223594 - 01)
"Ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione ... la competenza \"in executivis\" si radica in capo al giudice di primo grado quando la decisione sia stata riformata in appello soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, mentre spetta a quello di appello in ogni altro caso"
Vecchio orientamento confermato: distinzione fra riforme limitate alla pena (competenza primo grado) e riforme sostanziali (competenza appello)
Massime di principio
- Se in appello si raggiunge un concordato (patteggiamento) che riforma la sentenza esclusivamente "quoad poenam", la competenza in materia esecutiva (per es. valutare la continuazione e rideterminare la pena) spetta al giudice di primo grado che ha pronunciato la sentenza originaria
- La competenza passa alla Corte d'appello quando l'accordo in appello produce effetti sostanziali diversi dalla mera modifica della pena: riconoscimento di attenuanti, esclusione di aggravanti, modifica del giudizio di comparazione circostanziale o applicazione della continuazione tra più reati
- Per decidere sulla competenza occorre valutare la natura oggettiva della riforma intervenuta in appello (se incide sul piano sostanziale del diritto o si limita alla quantificazione della pena)
- La rinuncia ai motivi di impugnazione da parte dell'imputato può indicare che la riforma in appello è stata limitata alla pena, rafforzando la competenza del giudice di primo grado in sede esecutiva
- In casi simili è utile verificare espressamente nel provvedimento d'appello quali aspetti siano stati modificati (pena vs. qualificazione/attenuanti/aggravanti/comparazione) per individuare correttamente il giudice competente per l'esecuzione
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