Cassazione Penale, Ordinanza n. 30098/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione del Tribunale quanto al trattamento sanzionatorio, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con l'unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il rinnovo del diniego del beneficio fosse ingiustificato. Dalla sentenza emerge che il fatto di reato contestato in concreto riguardava un danneggiamento di un'autovettura seguito da incendio, commesso con un abbondante quantitativo di benzina in un luogo con alberi, sterpaglie e vicino a civili abitazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato per aspecificità. Ha ribadito che la valutazione sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia contraddittoria o mancante, mentre nel caso concreto la Corte territoriale aveva fornito una motivazione логicamente coerente, richiamando la personalità negativa dell'imputato, desunta dall'intensità del dolo, e la gravità della condotta. Poiché il ricorso non contrapponeva elementi specifici di segno positivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base di una valutazione di merito che tenga conto della personalità dell'imputato e della gravità del fatto; la relativa motivazione è insindacabile in cassazione se non è illogica o contraddittoria.
Gli elementi indicati dalla norma costituiscono il parametro di riferimento per il giudizio sulla concessione o sull'esclusione delle attenuanti generiche e devono essere valutati in modo complessivo e motivato.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione irrituale o colpevolmente inammissibile.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e non meramente apparente.
- Per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche non basta dedurre in modo astratto la violazione dell'art. 62-bis c.p.; occorre indicare specifici elementi di fatto, desumibili dagli atti o già dedotti nei gradi di merito, idonei a fondare una valutazione positiva.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche può legittimamente fondarsi sulla personalità negativa dell'imputato e sulla gravità concreta della condotta, anche valutata in relazione alle modalità esecutive e al pericolo creato per terzi.
- In sede di legittimità, una doglianza generica o priva di specifica critica alla ratio decidendi del giudice di merito è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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