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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09063/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità procedente)

La controversia

Il soggetto destinatario di una misura di prevenzione personale ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto con cui la corte d'appello, in sede di misure di prevenzione, aveva confermato il rigetto dell'istanza di revoca della sorveglianza speciale applicata in precedenza. La pericolosità sociale attuale era stata ritenuta persistente sulla base di un rapporto disciplinare intervenuto durante la detenzione e, soprattutto, di una denuncia per un fatto di danneggiamento/reato contro il patrimonio o contro la cosa pubblica indicato nel provvedimento come delitto di cui all'art. 423 c.p., commesso in epoca recente. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato il percorso rieducativo del ricorrente e il suo inserimento lavorativo, e che avrebbe attribuito rilievo decisivo a una denuncia rimasta priva di ulteriori sviluppi, non sfociata né in aggravamento della misura né in un procedimento penale, per i dubbi sulla responsabilità dell'interessato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e aspecifiche, perché non indicavano quali elementi concreti del percorso rieducativo sarebbero stati trascurati dal giudice di merito, il quale aveva invece considerato l'attività lavorativa del ricorrente. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il vizio motivazionale prospettato, osservando che la corte d'appello aveva effettuato una valutazione non illogica né contraddittoria del dato negativo costituito dalla recente denuncia, valorizzandolo come indice di attualità della pericolosità sociale e chiarendo che la vicenda richiedeva comunque ulteriori approfondimenti istruttori. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché non si confrontava realmente con la ratio del decreto impugnato, limitandosi a qualificare come "labile" la denuncia senza spiegarne le ragioni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 423 c.p.

    È richiamato come reato oggetto della recente denuncia valorizzata ai fini della valutazione di pericolosità sociale attuale; la Corte non ne esamina la configurabilità nel merito, ma lo considera come dato indiziario esterno rilevante nel giudizio di prevenzione.

  • art. 8 l. n. 1423/1956

    Non citato espressamente nel testo fornito; non inserito.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»

    È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti di prevenzione, il ricorso è inammissibile quando le censure siano generiche o aspecifiche e non si confrontino con la motivazione effettivamente posta a base della decisione impugnata.
  • La doglianza di omessa valutazione del percorso rieducativo è inidonea se non indica puntualmente quali elementi decisivi siano stati pretermessi dal giudice di merito, specie quando la motivazione abbia già considerato elementi positivi come l'attività lavorativa.
  • La valutazione della pericolosità sociale può legittimamente fondarsi anche su sopravvenienze negative recenti, come una denuncia per un grave reato, se il giudice di merito le apprezza in modo logico e non contraddittorio ai fini dell'attualità della pericolosità.
  • In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una personale diversa lettura del fatto, ad esempio qualificando come "labile" una denuncia, se non si spiegano in modo specifico le ragioni dell'asserita inattendibilità o irrilevanza del dato valorizzato dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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