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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25421/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione. L'ordinanza di rigetto dell'istanza di continuazione è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già separatamente giudicati. Ha sostenuto, con un unico motivo, che il giudice avrebbe ignorato i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per individuare l'unicità del disegno criminoso, da ravvisarsi nel caso concreto in ragione dell'omogeneità delle violazioni contestate. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e non si confrontava con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale aveva escluso la continuazione evidenziando che i reati, pur omogenei, erano espressione di decisioni determinate da circostanze occasionali ed estemporanee e che mancavano specifiche allegazioni difensive idonee a dimostrare un programma criminoso unitario.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Il riconoscimento della continuazione in executivis richiede una verifica rigorosa dell'unitarietà del disegno criminoso, con accertamento che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali già al momento del primo reato.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata quale fondamento del regime della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, non può fondarsi sulla sola omogeneità dei reati o sulla contiguità spazio-temporale degli illeciti, trattandosi di indici meramente sintomatici e non decisivi.
  • Per integrare l'unicità del disegno criminoso occorre una verifica approfondita e rigorosa sulla preesistenza di un programma almeno nelle linee essenziali, riferito al momento della commissione del primo reato.
  • La continuazione presuppone non una generica inclinazione a delinquere, ma una iniziale programmazione di più azioni criminose riconducibili a una medesima finalità dell'agente.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a richiamare in astratto i principi giurisprudenziali senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in caso di colpa del ricorrente, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsecuzione penale
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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