Parere n. 480/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto K.10/717833 del 10 maggio 2022 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana adottato con decreto K.10/717833 del 10 maggio 2022
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. Il diniego è stato fondato su una condanna penale irrevocabile per concorso nei reati di rapina e lesioni. Il ricorrente ha contestato genericamente la propria responsabilità, ha dedotto il carattere marginale della propria condotta e ha sostenuto che l’episodio fosse isolato e che fosse ormai pienamente integrato nel contesto sociale ed economico italiano. La questione riguardava i limiti del sindacato sul potere discrezionale dell’amministrazione in materia di cittadinanza, la sufficienza della motivazione del diniego e la rilevanza della condanna penale risalente nel tempo ai fini della valutazione dell’integrazione, dell’affidabilità e dell’assenza di una lesione dello status illesae dignitatis morale e civile.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. La concessione della cittadinanza è qualificata come esercizio di potere ampiamente discrezionale, sindacabile soltanto per vizi di legittimità, quali travisamento dei fatti, difetto o inadeguatezza della motivazione, e non per contestare nel merito la valutazione amministrativa. L’amministrazione deve considerare i fatti penalmente rilevanti anche sotto il profilo preventivo e deve valutare complessivamente la personalità e la condotta di vita dell’interessato, inclusi gli aspetti lavorativi, economici, familiari e di irreprensibilità della condotta. Nel caso concreto il Ministero ha esercitato correttamente tale discrezionalità, fornendo una motivazione sufficiente e riferita all’istruttoria svolta. La condanna, pur risalente, è stata legittimamente considerata quale fatto storico indicativo di una non piena osservanza delle norme penali e delle regole della civile convivenza, idoneo a escludere il requisito di affidabilità morale e civile richiesto per l’inserimento stabile nella comunità nazionale. Il Ministero non si è limitato a una rilevazione automatica del precedente penale, ma ha svolto un autonomo vaglio critico della posizione dell’interessato. È stato inoltre ritenuto irrilevante, ai fini del sindacato di legittimità, il tentativo del ricorrente di sollecitare una diversa valutazione di merito. Il ricorso è stato quindi respinto.
Osservazioni
Discrezionalità nella concessione della cittadinanza
La concessione della cittadinanza italiana costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale. Il sindacato amministrativo di legittimità può riguardare soltanto vizi quali il travisamento dei fatti o l’inadeguatezza della motivazione, non la diversa opportunità della valutazione compiuta dal Ministero.
Rilevanza della condanna penale
La condanna penale irrevocabile per rapina e lesioni poteva essere considerata dall’amministrazione quale fatto storico rilevante nella valutazione della personalità del richiedente e della sua attitudine al rispetto delle norme penali e delle regole della civile convivenza, anche se risalente nel tempo.
Sufficienza della motivazione
La motivazione del decreto è stata ritenuta sufficiente perché consentiva di ricostruire il percorso conoscitivo e valutativo dell’amministrazione attraverso il riferimento all’istruttoria e agli elementi posti a fondamento del diniego. Non era necessaria un’esposizione analitica di ogni singolo profilo.
Integrazione e status illesae dignitatis
La valutazione dell’integrazione non si esaurisce nella condizione lavorativa, economica o familiare, ma comprende l’affidabilità e l’irreprochability della condotta. Nel caso concreto la condanna è stata ritenuta idonea a escludere la piena sussistenza del requisito morale e civile necessario per l’inserimento stabile nella comunità italiana.
Contraddittorio procedimentale
Il principio del contraddittorio è stato ritenuto garantito, poiché la relazione istruttoria è stata trasmessa al ricorrente, il quale non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
Costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
Norma incriminatrice del reato di rapina per il quale il ricorrente è stato condannato.
Norma incriminatrice del reato di lesioni contestato in concorso con la rapina.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente e di eventuali terzi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, il cui sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica di vizi quali travisamento dei fatti, difetto o inadeguatezza della motivazione, senza estendersi alla sostituzione della valutazione di opportunità compiuta dall’amministrazione.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza l’amministrazione può valutare i fatti penalmente rilevanti non soltanto in rapporto all’accertamento della responsabilità penale, ma anche quale elementi storici indicativi della personalità del richiedente e della sua affidabilità rispetto alle regole della civile convivenza.
- La risalenza nel tempo della condanna penale non impedisce, di per sé, che essa sia considerata nel procedimento di cittadinanza, purché l’amministrazione svolga un autonomo e concreto apprezzamento della posizione dell’interessato e motivi la sua rilevanza attuale.
- La motivazione del diniego di cittadinanza è sufficiente quando consente di ricostruire il percorso conoscitivo e valutativo dell’amministrazione mediante il riferimento all’istruttoria e agli elementi posti a fondamento della decisione, senza necessità di una disamina analitica di ogni profilo.
- La valutazione dell’integrazione dello straniero nella comunità nazionale comprende, oltre agli aspetti lavorativi, economici e familiari, anche l’irreprochability della condotta e la compatibilità della personalità del richiedente con i valori fondamentali dell’ordinamento.
Diniego della cittadinanza italiana per precedente condanna penale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un richiedente straniero contro il Ministero dell’interno, avente a oggetto il diniego della cittadinanza italiana adottato il 10 maggio 2022. L’istanza era stata presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
Fatti rilevanti
Il richiedente aveva presentato domanda il 21 luglio 2017. L’amministrazione l’ha respinta dopo avere accertato una condanna penale, divenuta irrevocabile il 14 dicembre 2014, per concorso nei reati di rapina, ai sensi dell’art. 628, comma 1, c.p., e lesioni, ai sensi dell’art. 582 c.p.
Nel ricorso straordinario l’interessato ha contestato genericamente la propria responsabilità, sostenendo che la sua condotta fosse, al più, marginale. Ha inoltre dedotto il carattere isolato dell’episodio e la propria integrazione nel contesto sociale ed economico italiano.
Contraddittorio e istruttoria
Il Ministero dell’interno ha trasmesso la relazione istruttoria concludendo per il rigetto del ricorso. La Sezione ha rilevato che il contraddittorio era stato garantito, poiché la relazione era stata inviata al ricorrente, che non aveva presentato osservazioni o controdeduzioni.
Discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza
La Sezione ha ribadito che la concessione della cittadinanza italiana è un atto ampiamente discrezionale. Il controllo di legittimità non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, ma riguarda esclusivamente eventuali vizi di eccesso di potere, quali il travisamento dei fatti o l’inadeguatezza della motivazione.
L’amministrazione deve valutare i fatti penalmente rilevanti anche in una prospettiva di prevenzione e deve procedere a un apprezzamento complessivo della personalità e della condotta di vita del richiedente. La valutazione può riguardare la condizione lavorativa, economica e familiare, nonché l’irreprochability della condotta e la concreta integrazione nella comunità nazionale.
Rilevanza del precedente penale
Secondo la Sezione, il Ministero non si è limitato a registrare automaticamente l’esistenza della condanna, ma ha svolto un autonomo e concreto vaglio critico della posizione del richiedente. La condanna è stata considerata quale fatto storico indicativo di una personalità non pienamente incline al rispetto delle norme penali e delle regole della civile convivenza.
La circostanza che il precedente fosse risalente nel tempo non ne impediva la valutazione. La Sezione ha ritenuto che la condanna fosse idonea a far venir meno il requisito dello status illesae dignitatis morale e civile richiesto per la concessione della cittadinanza.
La Sezione ha inoltre precisato che le valutazioni amministrative finalizzate alla concessione della cittadinanza si collocano su un piano distinto rispetto all’accertamento della responsabilità penale. L’amministrazione può quindi considerare il comportamento del richiedente quale elemento storico rilevante per la valutazione della sua affidabilità e della compatibilità con gli interessi della comunità nazionale.
Motivazione del provvedimento
La motivazione del decreto è stata giudicata sufficiente. La funzione della motivazione consiste nel rendere comprensibile il percorso conoscitivo e valutativo seguito dall’amministrazione; non è necessario che il provvedimento contenga una descrizione analitica di ogni elemento, purché i riferimenti all’istruttoria consentano di individuare le ragioni della decisione.
Nel caso concreto il decreto indicava la condanna penale e le ragioni per le quali essa era stata ritenuta ostativa alla concessione della cittadinanza. Non sono stati ravvisati né travisamento dei fatti né difetto di motivazione.
Esito del ricorso
La Sezione ha concluso che il Ministero aveva esercitato correttamente il proprio potere discrezionale e che non era stata raggiunta una piena idoneità del richiedente a essere stabilmente inserito nella comunità italiana. Il ricorso straordinario è stato pertanto respinto.
È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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