Cassazione Civile, Ordinanza n. 03098/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'annualità d'imposta 2008, fondato su maggiori redditi accertati dall'Amministrazione finanziaria. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato il rigetto. In cassazione il contribuente aveva proposto ricorso affidato a undici motivi; tuttavia, nelle more del giudizio, ha depositato memoria dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 148/2017, con domanda di definizione del debito fiscale, versamenti eseguiti e documentazione comprovante la procedura, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con mero atto non depositato nei termini.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata del debito fiscale e ha ritenuto che la presentazione della domanda, i pagamenti eseguiti e il deposito degli atti della procedura manifestassero inequivocabilmente la volontà del contribuente di rinunciare al ricorso, anche se la rinuncia era stata formalizzata dal difensore senza specifica procura, in adempimento dell'impegno assunto con la domanda di definizione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese, poiché l'Agenzia non si era costituita tempestivamente con controricorso, e ha escluso l'obbligo del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di definizione sopravvenuta per effetto della normativa condonistica e non dell'esito del ricorso.
Norme richiamate
d.l. n. 148/2017, art. 2, comma 6
La presentazione della domanda di definizione agevolata, con i relativi adempimenti di pagamento e deposito della documentazione, vale come manifestazione inequivoca della volontà di rinunciare al ricorso e adempie l'impegno assunto dal contribuente con la domanda stessa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
Non sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la definizione del giudizio dipende da sopravvenienze normative e non dall'esito del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24 dicembre 2012
Norma richiamata come fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata del debito fiscale e documenta l'avvenuto perfezionamento della procedura, tale comportamento può integrare una rinuncia al ricorso o comunque una richiesta incompatibile con la prosecuzione del giudizio, con conseguente estinzione del processo.
- La rinuncia o la manifestazione di cessazione della materia del contendere, se collegata all'adesione a una procedura condonistica, può essere desunta anche da formule non espressamente nominalistiche, purché emerga in modo inequivoco la volontà di definire la lite in via agevolata.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando l'estinzione del giudizio discende da eventi sopravvenuti di natura normativa e non da una pronuncia di rigetto o inammissibilità del ricorso.
- In assenza di tempestivo controricorso della parte resistente, la Corte può disporre che nulla sia dovuto sulle spese di lite.
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