Cassazione Penale, Ordinanza n. 08746/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna pronunciata in appello è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Con unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, sostenendo che la sostanza fosse destinata a uso personale. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, profili non sindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua e logica. La Corte d'appello aveva desunto la finalità di spaccio dal quantitativo della droga, dalla diversa natura delle sostanze e dalle modalità di confezionamento, ritenendo non credibile la tesi dell'uso personale durante il lungo periodo di detenzione.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Disposizione incriminatrice richiamata per la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, nella fattispecie ritenuta integrata in relazione al quantitativo, alla tipologia e al confezionamento della sostanza.
art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/1990
Aggravante contestata insieme al reato base di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, pur formalmente veicolate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano in una rivalutazione del fatto e della prova già compiuta dal giudice di merito.
- La finalità di spaccio può essere desunta, in via logica, da indici sintomatici quali l'elevato quantitativo di sostanza, la pluralità o eterogeneità delle droghe e le modalità di confezionamento, specie quando tali elementi rendano inattendibile la tesi dell'uso personale.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e idonea a spiegare il percorso logico-giuridico seguito per l'affermazione della responsabilità.
- La prospettazione dell'uso personale della sostanza, quando smentita da dati oggettivi sul quantitativo e sul confezionamento, non consente di elidere la configurabilità della detenzione a fini di spaccio.
Come è indicizzato
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