Cassazione Civile, Ordinanza n. 25124/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia traeva origine da una domanda di liquidazione di un indennizzo assicurativo per spese mediche, accolta dal Tribunale in primo grado mentre la compagnia assicurativa era rimasta contumace. La Corte d'appello, su impugnazione della società assicuratrice, riformava integralmente la decisione e rigettava la domanda dell'assicurato, ponendo a suo carico anche le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle del primo grado in favore della parte appellante che, però, in quella fase non si era difesa ed era rimasta contumace. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che non fosse legittima la condanna alle spese del primo grado in favore di una parte che, in quel grado, non aveva sostenuto spese di difesa per la propria contumacia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla condanna alle spese del primo grado disposta in favore della società assicuratrice rimasta contumace in primo grado, affermando che la condanna alle spese presuppone che la parte beneficiaria le abbia effettivamente sostenute. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese del primo grado, senza rinvio, applicando l'art. 382, comma 3, c.p.c. Quanto al giudizio di legittimità, ha condannato la compagnia assicurativa, rimasta intimata, alla rifusione delle spese in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata utilizzata come norma di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
La condanna alle spese presuppone che la parte a cui favore sono liquidate abbia effettivamente sostenuto spese per la difesa; non possono essere liquidate spese in favore della parte rimasta contumace in quel grado.
La trattazione del ricorso è avvenuta secondo il rito camerale semplificato previsto da questa disposizione.
Quando la statuizione sulle spese di primo grado è resa in favore della parte vittoriosa in appello ma contumace in primo grado, la Corte può cassare senza rinvio la relativa statuizione.
Massime di principio
- La condanna alle spese di lite richiede, come presupposto indefettibile, che la parte beneficiaria abbia effettivamente sostenuto costi difensivi nel grado in cui le spese vengono liquidate.
- Non è ammissibile liquidare a favore di una parte contumace in primo grado le spese di quel medesimo grado, poiché mancano spese effettivamente erogate da rifondere.
- La statuizione sulle spese di un grado di giudizio resa in favore di una parte che non ha partecipato a quel grado può essere eliminata dalla Corte di cassazione con cassazione senza rinvio, quando la correzione non richiede un nuovo esame di merito.
- Il potere del giudice di provvedere sulle spese è strettamente collegato alla funzione di assicurare tutela completa alla parte che abbia effettivamente svolto attività difensiva; tale potere non può essere esteso a rimborsare spese inesistenti.
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